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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08589/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo di un trattamento pensionistico con decorrenza dall'1.1.2011, richiesto da un pensionato iscritto alla gestione speciale per i lavoratori dello spettacolo. Il giudice di merito aveva accolto la domanda ritenendo che, per la quota B della pensione, non operasse più il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, perché superato dalla disciplina del d.lgs. n. 182/1997. Aveva inoltre respinto le eccezioni dell'INPS di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e di prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, sostenendo che la decadenza triennale si applichi anche ai trattamenti pensionistici maturati prima dell'entrata in vigore della novella; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il massimale pensionabile sarebbe stato abrogato per la quota B; 3) in via subordinata, violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, per mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma e limitazione ai soli ratei anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale. Ha inoltre ribadito che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta operativo il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, non essendo intervenuta abrogazione espressa o tacita. Ha respinto implicitamente l'eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente, ritenendo ancora controvertibile la quantificazione della pensione. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011

    La decadenza triennale si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati prima dell'entrata in vigore della novella; il termine decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione e la decadenza opera solo per i ratei antecedenti il triennio rispetto alla domanda giudiziale, non in modo tombale sull'intero diritto.

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua a operare anche per la quota B della pensione.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    La disciplina del 1997 non ha abrogato il massimale pensionabile della quota B né espressamente né per incompatibilità.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato dall'INPS in via subordinata per la prescrizione dei ratei; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dall'INPS in via subordinata sul tema della prescrizione; non esaminato per assorbimento.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dall'INPS in via subordinata sul tema della decorrenza della prescrizione; non esaminato per assorbimento.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, e quota B, riferita alle anzianità successive.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    Richiamato per l'eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'interpretazione del d.lgs. n. 182/1997; la Corte nega il contrasto.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    Indicato come criterio per la decorrenza della decadenza introdotta successivamente, dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva.

Massime di principio

  • La decadenza introdotta per l'azione giudiziaria in materia previdenziale può applicarsi anche a prestazioni maturate prima della sua introduzione, salvo che il legislatore disponga diversamente, e decorre dalla data di efficacia della norma che la prevede.
  • In materia di pensioni, l'impugnazione che investe uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto impedisce la formazione del giudicato interno sulla questione complessiva della quantificazione della prestazione.
  • La determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo deve avvenire nel rispetto del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, poiché tale limite non risulta abrogato dai successivi interventi legislativi ed è coerente con l'assetto speciale del regime.
  • Non è configurabile un obbligo costituzionale di perfetta corrispondenza tra contributi versati e prestazioni previdenziali erogate, purché il sistema assicuri una proporzionalità ragionevole e non comprometta le finalità di tutela dell'art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioniGiudicatoImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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