Sentenza n. 809/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - della determinazione del Comune di Cariati n. 46 del 15 maggio 2025, recante aggiudicazione in favore del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società Athena Consulenza e Servizi s.r.l. e la società Tre Esse Italia s.r.l. del “servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del Codice della strada del relativo software di gestione, del servizio di gestione della riscossione volontaria e coattiva, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazione fisse approvate per il controllo della velocità media con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni” (CIG B136BC67F9); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: tutti i verbali di gara, con specifico riferimento a quelli di ammissione e valutazione dell'offerta tecnica del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese; nonché, ove occorra, il Disciplinare di gara nelle parti di interesse; per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna dell'Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrenta nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un costituendo RTI dell’appalto per la gestione delle sanzioni del Codice della strada, della riscossione e del noleggio e gestione di postazioni fisse per il controllo della velocità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, con il ricorso principale, la carenza in capo al RTI aggiudicatario del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 12 del disciplinare, nonché, in subordine, l’illegittimità della relativa clausola ove interpretata nel senso di ammettere servizi di durata solo parziale rispetto all’intero triennio. Con motivi aggiunti ha contestato la conformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria all’art. 4.2 del capitolato, sostenendo che gli apparati offerti non fossero nuovi né costituissero l’ultima versione approvata alla data dell’offerta, e che l’offerta integrasse un aliud pro alio. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento, dell’art. 5 e dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, per una dichiarazione tecnica fuorviante. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso; il Comune ne ha dedotto anche la genericità. Il TAR ha ritenuto tempestivi sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, poiché il termine decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi e, quanto alle censure fondate sull’offerta tecnica, dalla sua effettiva ostensione ottenuta anche mediante precedente giudizio di accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto i motivi aggiunti, assorbendo il ricorso principale e le ulteriori censure. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che la concorrente aveva tempestivamente chiesto l’accesso e che il termine di trenta giorni decorreva dall’accesso effettivo alla documentazione necessaria per conoscere le violazioni dedotte. Nel merito, ha interpretato l’art. 4.2 del capitolato alla luce della prescrizione che imponeva la sostituzione degli apparati con l’ultima versione approvata dal produttore. Ne ha ricavato che già in sede di offerta doveva essere indicata l’ultima versione approvata. Il sistema CELERITAS EVO 1506 offerto dall’aggiudicatario, pur approvato con decreti del 2016 e del 2017, era stato sostituito e aggiornato nelle componenti hardware con il decreto MIT n. 552 del 23 dicembre 2021. L’offerta, pertanto, riguardava una versione superata e non conforme alle caratteristiche tecniche minime della lex specialis; l’RTI avrebbe dovuto essere escluso. Conseguentemente il TAR ha annullato l’aggiudicazione. Ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e disposto il subentro della ricorrente, seconda classificata, previo accertamento del possesso dei requisiti prestazionali, della disponibilità del modello di apparecchiatura nella versione più recente approvata e dell’equivalenza del CCNL indicato rispetto a quello previsto dalla gara. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
«il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide […] con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono»
Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dalla piena conoscenza, o dalla possibilità concreta di conoscenza, degli atti lesivi; la disciplina deve evitare ricorsi al buio.
Richiamato insieme agli artt. 120 c.p.a. e 90 d.lgs. 36/2023 per individuare la decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara e il rilievo dell’accesso alla documentazione.
Richiamato nel quadro normativo sulla comunicazione degli atti di gara e sulla decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza effettiva degli elementi lesivi.
art. 4.2 del Capitolato speciale
«le postazioni periferiche di rilevamento con relativi impianti fissi, pena l’esclusione dalla gara, dovranno [...] essere nuove e comunque non derivanti da precedenti installazioni, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già alla data di presentazione dell’offerta»; «l’aggiudicatario durante tutto il periodo contrattuale, dovrà [...] sostituire gli apparati con l’ultima versione recentemente approvata dallo stesso produttore»
Le prescrizioni, lette unitariamente, impongono che l’offerta indichi apparati non solo previamente approvati, ma anche nella loro ultima versione approvata alla data di presentazione dell’offerta; l’offerta di una versione già superata comporta la non conformità alla lex specialis e l’esclusione.
Consente di dichiarare l’inefficacia del contratto in presenza dei presupposti del rito appalti, tenuto conto della domanda di subentro e dell’utilità che la ricorrente avrebbe conseguito per effetto dell’esclusione dell’aggiudicataria.
Consente il subentro nel contratto dell’impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti prestazionali e delle ulteriori condizioni indicate dal giudice.
Richiamato dalla ricorrente, insieme ai principi di buona fede, correttezza e affidamento, quale parametro per contestare la dichiarazione tecnica dell’aggiudicataria; la censura è stata assorbita.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata dichiarazione tecnica fuorviante; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede che gli apparati offerti siano approvati alla data di presentazione dell’offerta e prevede, durante l’esecuzione, la sostituzione con l’ultima versione approvata, le due prescrizioni devono essere interpretate unitariamente: l’offerta deve riferirsi già alla versione più aggiornata approvata al momento della gara.
- L’offerta di un modello o apparato già sostituito e aggiornato, pur se la versione precedente conserva formalmente l’efficacia dell’approvazione ministeriale, non è conforme alla lex specialis quando questa impone l’utilizzo dell’ultima versione approvata; la non conformità alle caratteristiche tecniche minime determina l’esclusione.
- Nel contenzioso sugli atti di gara, il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli elementi lesivi o dalla possibilità concreta di conoscerli; non può decorrere anteriormente dall’aggiudicazione quando la lesione dipende da elementi dell’offerta tecnica non ancora ostensibili, se l’interessato ha tempestivamente attivato gli strumenti di accesso.
- L’impresa seconda classificata che dimostri l’illegittimità dell’ammissione o dell’aggiudicazione dell’impresa prima classificata può ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione e il subentro, purché siano verificate dall’amministrazione le condizioni prestazionali e gli ulteriori requisiti richiesti dalla lex specialis.
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