Cassazione Penale, Sentenza n. 818/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha riconosciuti responsabili di più furti aggravati di profumi e cosmetici commessi tra il 29/05/2014 e il 07/06/2014. Denunciano: (i) insufficienza ed incongruità della prova e mancata individuazione certa della materiale apprensione della refurtiva (viene contestata l'interpretazione delle videoregistrazioni e delle testimonianze, con richiamo a incertezze del teste Lardini e alla limitatezza delle celle telefoniche); (ii) vizi nella determinazione della pena, in particolare l'irragionevole riconoscimento della recidiva qualificata e l'uso di formule stereotipate nella motivazione della pena; (iii) vizio di motivazione in generale per mancata valutazione puntuale delle doglianze difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto che: (a) non fosse consentito un riesame libero delle fonti di prova in sede di legittimità e che le valutazioni probatorie dei giudici di merito (esame delle videoregistrazioni, riscontri con profili Facebook e dichiarazioni dei testimoni) fossero sufficientemente motivate e non illogiche; (b) la questione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede non fosse stata adeguatamente sollevata in sede d'appello e, comunque, i giudici di merito avevano spiegato che le telecamere avevano consentito identificazioni ex post; (c) la Corte d'Appello aveva fornito motivazione, sebbene stringata, sul riconoscimento della recidiva qualificata per Dragan valorizzando la reiterazione e la vicinanza temporale dei fatti; (d) le censure sulla sproporzione della pena erano generiche e non confutavano le ragioni addotte dai giudici di merito. È stata disposta motivazione semplificata in base a principi consolidati.
Norme richiamate
Norma che disciplina il furto: la Corte ha ritenuto che l'an della responsabilità fosse adeguatamente provato alla stregua delle risultanze probatorie valutate dai giudici di merito.
Aggravante per esposizione alla pubblica fede: la Corte ha osservato che il tema non era stato previamente sollevato in appello e che i giudici di merito hanno spiegato la funzione delle videocamere nell'individuazione ex post, ritenendo corretta la valutazione applicata in concreto.
Norma sulla prova: la censura che richiedeva indizi "plurimi, gravi, precisi e concordanti" è stata respinta perché la Cassazione non consente un riesame libero delle prove; occorre denunciare travisamento o violazione di legge per ottenere riforma.
Norme relative alla misura della pena, alle circostanze e al trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello sul riconoscimento della recidiva e sulla determinazione della pena, pur stringata, fosse sufficiente e che la difesa non avesse confutato specificamente la logica della valutazione.
art. 530, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio": la Cassazione ha valutato che non sussistesse violazione del principio e che le doglianze difensive fossero generiche.
Norma che prevede la condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati: la Corte ha applicato la disciplina, statuendo che non ricorresse assenza di colpa nell'inammissibilità e condannando i ricorrenti al pagamento di somme a titolo di ammenda.
Decreto del Primo Presidente della Corte n. 84 dell'08/06/2016
Riferimento alla possibilità di motivazione semplificata quando si applicano principi giuridici consolidati; la Corte ha deciso di avvalersi di tale procedura.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza citata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; supporta la decisione della Cassazione di irrogare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un libero riesame delle prove: bisogna dimostrare travisamento o specifica violazione di legge per impugnare la valutazione probatoria
- La mera discordanza sulla valutazione delle prove o affermazioni generiche di insufficienza probatoria sono inadeguate: la doglianza deve essere precisa e motivata
- Le eccezioni nuove (es. contestazione di aggravanti) devono essere tempestivamente sollevate in appello o saranno difficilmente recepite in sede di legittimità
- Per contestare la recidiva occorre argomentare specificamente perché la valutazione dei precedenti sia irragionevole (es. dimostrare la lontananza temporale o la non equivalenza dei fatti), non bastano affermazioni generiche
- Se il ricorrente propone motivi manifestamente infondati, esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La Corte può utilizzare motivazione semplificata quando la questione riguarda principi giuridici consolidati e vi sono ragioni per ritenere sufficiente una trattazione sintetica
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