Cassazione Penale, Sentenza n. 5001/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, su appello del Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza del Gip di Parma e ha riqualificato il capo a) alla luce degli artt. 628, comma secondo e quarto, in relazione al comma terzo, n. 1 e 3-bis e 3-quinquies c.p., confermando la misura della custodia cautelare. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi principali: (1) nullità o inammissibilità dell'appello perché depositato dall'ispettore Marco Vezzosi senza delega formale al deposito; (2) carenza di interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione, essendo la censura limitata a una interpretazione giuridica del provvedimento e priva di ricadute concrete sulle esigenze cautelari; (3) vizio di motivazione e travisamento dei fatti nella qualificazione giuridica del reato (assenza di impossessamento), dedotto dalla presunta prova video fornita dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata: dagli atti risultava chiara identificazione del Pubblico Ministero impugnante, la sottoscrizione dell'atto, l'attestazione del deposito da parte del funzionario di cancelleria e l'indicazione della persona delegata al deposito, elementi non contrastati dalla difesa. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla diversa decorrenza del termine di fase e quindi può avere riflessi immediati sulla misura cautelare; la Corte ha richiamato precedenti che confermano tale principio. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito: la difesa ha proposto una diversa valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di illogicità manifesta, che non è stata dimostrata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, con adempimenti a carico della cancelleria ai sensi degli artt. richiamati.
Norme richiamate
comma secondo e quarto in relazione al comma terzo, n. 1 e 3-bis e 3-quinquies
La norma è stata applicata per la riqualificazione del capo a) contestato; la diversa qualificazione incide sulla valutazione della misura cautelare e sulla decorrenza del termine di fase
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione della motivazione riportata nel ricorso presentato in Cassazione (limiti per la motivazione ex art. 173 disp. att.)
Fondamento della sanzione pecuniaria (somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende) per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce alla cancelleria gli adempimenti consequenziali alla decisione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023 (Shanan); Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023 (Vignola); Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (Renna) e altre
Richiamati per il principio secondo cui il Pubblico Ministero ha interesse concreto e attuale ad impugnare ordinanze di riesame che pur confermando la misura cautelare attribuiscano al fatto una diversa qualificazione con effetti sulla durata o sulla decorrenza della misura
Massime di principio
- Un'impugnazione del Pubblico Ministero è ammissibile quando la diversa qualificazione del fatto incide concretamente sulla durata o sulla decorrenza della misura cautelare: in tali casi sussiste interesse attuale e concreto all'impugnazione.
- Le contestazioni formali sulla regolarità del deposito di atti da parte di un delegato sono inefficaci se dagli atti emerge chiaramente la sottoscrizione dell'organo impugnante, l'attestazione di deposito del cancelliere e l'identificazione del delegato, salvo specifiche e documentate eccezioni.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito sono inammissibili, salvo il ricorso alla dimostrazione di palese illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici o aspecifici; la genericità comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di chiarezza e pertinenza delle censure.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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