Cassazione Civile, Sentenza n. 10809/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Ministeri)
La controversia
Nel 1998 il Ministero competente concesse, ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a una società un finanziamento agevolato di Euro 1.111.162,17, suddiviso in tre quote annuali ed erogato tramite una banca; il finanziamento era garantito da una polizza fideiussoria emessa dalla società assicuratrice. Il 3 febbraio 2005 il Ministero revocò le agevolazioni e dispose la restituzione delle somme erogate, pari a Euro 370.387,39, perché la beneficiaria aveva perso i requisiti necessari già dal 2003 ed era poi fallita. Per recuperare il credito, l’Amministrazione attivò la riscossione coattiva a mezzo ruolo; l’agente della riscossione notificò al fideiussore una cartella di pagamento di Euro 512.884,82. L’assicuratrice ne chiese l’annullamento, sostenendo che, per la natura privatistica del rapporto fideiussorio, il decreto di revoca non consentisse la riscossione esattoriale nei suoi confronti. Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione e annullò la cartella; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1110 pubblicata il 18 febbraio 2017, respinse l’appello dei Ministeri e confermò la decisione. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 5, della L. n. 449 del 1997, art. 24, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, e dell’art. 11 delle preleggi. Hanno contestato l’esclusione dell’efficacia del decreto di revoca nei confronti del fideiussore e, conseguentemente, l’esclusione della riscossione mediante ruolo anche nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società assicuratrice: la procura speciale era stata conferita al difensore da un procuratore speciale della società, ma tale procura non risultava allegata, impedendo di verificare i poteri rappresentativi del conferente. La Corte ha precisato che restava impregiudicata la questione dell’identità del soggetto controricorrente rispetto al successore dell’originaria parte. Nel merito ha accolto l’unico motivo dei Ministeri. Ha ribadito che la L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, secondo cui il provvedimento di revoca costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, inclusi i garanti fideiussori, ha natura interpretativa autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, e si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. La Corte d’appello aveva quindi errato nell’escludere la riscossione a mezzo ruolo nei confronti del fideiussore. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 8, L. 23 luglio 2009, n. 99
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d’interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore.
Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo contro tutti gli obbligati, compresi i soggetti che hanno prestato fideiussione; la disposizione interpreta autenticamente la disciplina previgente e si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 24, commi 32 e 33, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d’interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore.
La disciplina è interpretata autenticamente nel senso che il titolo rappresentato dal provvedimento di revoca consente l’iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti fideiussori, con applicazione alle fattispecie sorte prima della norma interpretativa.
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca di agevolazioni pubbliche alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati alla restituzione, compresi i fideiussori che hanno garantito il finanziamento agevolato.
- La disposizione che riconosce tale efficacia al provvedimento di revoca ha natura di interpretazione autentica della disciplina previgente e, in quanto tale, si applica anche alle fattispecie formatesi prima della sua entrata in vigore.
- È inammissibile il controricorso quando la procura speciale della persona che conferisce il mandato difensivo per la società non è allegata agli atti, poiché ciò impedisce di verificare l’effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi del conferente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10825/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10831/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10832/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10813/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10814/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10802/2020 del 05/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →