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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36576/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società contro il creditore che aveva ricevuto, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, il pagamento di euro 5.000,00. Il curatore chiede che il pagamento sia dichiarato inefficace ex art. 67, comma 2, l. fall. La convenuta si difende sostenendo che la somma non provenisse dalla fallita, ma da un terzo, ossia dal liquidatore e legale rappresentante della società debitrice, il quale avrebbe usato mezzi propri per definire la posizione a saldo e stralcio. In appello la società soccombente insiste sulla provenienza terza del pagamento, valorizzando una mail del liquidatore, la fotocopia dell'assegno, l'assenza di conti attivi, l'infruttuosità dei pignoramenti mobiliari, il diverso istituto emittente dell'assegno rispetto alla sede trasferita della società e la mancata esibizione dell'estratto conto. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti: 1) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto non provata la provenienza del pagamento dal terzo; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato gli elementi indiziari asseritamente incompatibili con l'impiego di risorse sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto storico e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ricordato il principio per cui, in materia di revocatoria del pagamento, il creditore convenuto deve provare che il pagamento provenga da un terzo, mentre incombe sul curatore dimostrare, anche per presunzioni, che la provvista sia della fallita; tuttavia, nel caso concreto, la corte territoriale aveva escluso in fatto che il pagamento fosse riferibile al terzo, con apprezzamento non sindacabile. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Il pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto è suscettibile di revocatoria; la controversia verteva sulla riferibilità del pagamento alla società fallita o a un terzo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: il convenuto in revocatoria deve provare la provenienza del pagamento dal terzo, mentre il curatore deve dimostrare che la provvista sia della fallita.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici a supporto della ricostruzione della provenienza della somma.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili per inferire che la somma pagata fosse della fallita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare di un pagamento, il creditore che eccepisce la provenienza della somma da un terzo deve fornire la prova di tale circostanza; una volta accertato il pagamento, il curatore può contrastare tale allegazione dimostrando, anche per presunzioni semplici, che la provvista sia in realtà del fallito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, mira in concreto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente discusso tra le parti e che il ricorrente indichi in modo puntuale il 'come' e il 'quando' della deduzione processuale; in difetto, la doglianza resta inammissibile.
  • La qualificazione della provenienza di un pagamento e l'apprezzamento degli indizi sulla sua riferibilità costituiscono valutazioni di merito, non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non mancante né apparente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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