Cassazione Civile, Ordinanza n. 03800/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa ai fini Ires, Irap e Iva per l'anno 2008, ritenendo insussistenti i presupposti per fruire del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, reputando non provata la natura commerciale della società e valorizzando elementi quali l'attività anche terapeutica, l'assenza di utili distribuiti, la composizione degli iscritti e alcuni rapporti con un istituto scolastico. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla specifica eccezione, già proposta in primo grado e riproposta in appello, relativa alla ricezione da parte della società di pagamenti in contanti superiori a euro 516,46, circostanza che, secondo l'Ufficio, comportava la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/1991; 2) violazione degli artt. 2 della legge n. 398/1991 e 25, comma 5, della legge n. 133/1999, per avere la CTR ritenuto illegittimo l'accertamento nonostante i pagamenti in contanti superiori al limite e nonostante la giustificazione della contribuente fosse stata resa con mere dichiarazioni del 2013 non formalizzate come dichiarazione sostitutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione relativa ai pagamenti in contanti eccedenti il limite previsto per mantenere il regime agevolativo. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato"
L'omessa decisione su una specifica eccezione o richiesta rilevante integra il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. e va censurata ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro evocato per la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 2 della legge n. 398/1991
È la norma richiamata dall'Ufficio come base del regime agevolativo contestato e della sua possibile decadenza.
art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999
Nel testo vigente ratione temporis prevede, secondo la prospettazione dell'Ufficio, la decadenza dai benefici agevolativi in caso di pagamenti in contanti oltre la soglia consentita.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale sul progetto di decisione.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime su una specifica eccezione o domanda ritualmente proposta e rilevante ai fini della decisione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Per integrare l'omessa pronuncia non è sufficiente che la questione sia stata implicitamente considerata: occorre che dalla motivazione emerga una decisione, anche implicita, sulla specifica censura; se la sentenza non contiene alcun cenno alla questione, il vizio è configurabile.
- Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo di ricorso che denuncia omessa pronuncia è accolto, i motivi sostanziali fondati sulla medesima questione possono restare assorbiti.
- La deduzione di una decadenza da un regime agevolativo può assumere rilievo decisivo nel giudizio tributario solo se la relativa eccezione sia effettivamente esaminata dal giudice di merito, pena la cassazione della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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