Cassazione Civile, Ordinanza n. 00034/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta dalla cliente nei confronti del proprio difensore per asserita responsabilità professionale nello svolgimento del mandato. La cliente era stata in passato convenuta in giudizio da una società creditrice per il risarcimento del danno derivante da un accordo del 2006 rimasto inadempiuto, nel quale un’altra società figurava come debitrice principale. La cliente era stata condannata in primo grado a pagare oltre 1.300.000 euro; la decisione era stata confermata in appello e in cassazione, con successiva espropriazione della casa. Secondo la ricorrente, il difensore del primo giudizio avrebbe dovuto acquisire e produrre per tempo documentazione relativa a una datio in solutum intervenuta tra creditrice e debitrice principale, che avrebbe estinto l’obbligazione, e avrebbe inoltre dovuto chiamare tempestivamente in causa la debitrice principale in regresso. Il tribunale ha rigettato l’azione di responsabilità; la corte d’appello ha confermato, ritenendo decisiva la tardività dell’allegazione del fatto estintivo e l’assenza di negligenza nella mancata chiamata del terzo. Con il ricorso per cassazione la cliente ha dedotto: omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. sul fatto storico dell’estinzione del debito; violazione degli artt. 157 e 167 c.p.c. per avere la corte ritenuto tardiva l’eccezione fondata su fatti sopravvenuti; violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. per avere escluso la responsabilità dell’avvocato, che avrebbe potuto comunque conoscere il fatto estintivo; violazione degli artt. 1176, 1218 e 1950 c.c. per avere ritenuto corretta la mancata chiamata in causa della debitrice principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo e ha assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, ai fini della valutazione della responsabilità professionale del difensore, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la possibilità di dedurre in appello il fatto sopravvenuto costitutivo dell’estinzione del debito, poiché la preclusione assertiva del primo grado non impedisce, in presenza di un fatto verificatosi successivamente, la relativa allegazione e produzione documentale nel secondo grado. Ha invece escluso che la mancata chiamata in causa della debitrice principale integrasse, di per sé, un inadempimento professionale sindacabile, trattandosi di scelta difensiva insindacabile e comunque non causalmente decisiva secondo la prospettazione svolta.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude che nella sentenza impugnata vi sia stata una motivazione apparente o una violazione del minimo costituzionale.
Richiamato con l’art. 167 c.p.c. dalla ricorrente per contestare la tardività delle eccezioni fondate su fatti sopravvenuti.
La Corte ribadisce che le preclusioni assertive del primo grado non impediscono la deduzione di fatti nuovi sopravvenuti, purché avvenga nei modi e nei tempi consentiti.
Citato nel corpo della censura relativa alla possibilità di dedurre successivamente il fatto sopravvenuto.
Viene affermato il divieto di nova in appello, ma anche l’eccezione per i fatti sopravvenuti e la possibilità di produrre documenti se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado.
Richiamato per valutare la diligenza professionale dell’avvocato nell’esecuzione del mandato.
Richiamato quale parametro della responsabilità da inadempimento professionale del difensore.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla chiamata in causa del terzo debitore principale e al regresso.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, la diligenza del difensore va valutata tenendo conto della concreta fase processuale in cui il fatto rilevante è emerso: un fatto sopravvenuto dopo le preclusioni del primo grado può essere legittimamente dedotto in appello e il giudice deve verificare se il difensore abbia utilizzato tempestivamente gli strumenti processuali disponibili nel secondo grado.
- La preclusione delle allegazioni nel primo grado non esclude la possibilità di allegare e documentare in appello fatti nuovi sopravvenuti, perché il divieto di nova non opera in modo assoluto quando il fatto storico non esisteva ancora alla scadenza del termine di deduzione.
- Ai fini della responsabilità dell’avvocato non basta prospettare in astratto una diversa strategia difensiva: occorre indicare un concreto inadempimento al mandato e un nesso causale tra la condotta professionale e il pregiudizio lamentato.
- La scelta di chiamare o meno in causa un terzo è, di regola, una valutazione difensiva rimessa al professionista e insindacabile ex post, salvo che sia dimostrato uno specifico profilo di negligenza o di nesso causale con il danno subito dal cliente.
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