Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) nullità del giudizio abbreviato perché il Tribunale avrebbe celebrato il rito abbreviato solo per una delle imputazioni inizialmente richieste, disponendo la separazione e la restituzione degli atti al P.M. per le altre (violazione della volontà dell'imputato e principio "simul stabunt"); 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale per il furto (uso di riscontri relativi a fatti su cui non vi è stato contraddittorio); 3) carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, anche per utilizzo di fatti non definitivamente accertati e sottratti al contraddittorio; 4) illegittimità della successiva correzione del dispositivo della sentenza d'appello che ha disposto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali del grado di appello, per trattarsi di emendamento non meramente materiale e per violazione del contraddittorio (parte civile ammessa al gratuito patrocinio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi (il primo ritenuto infondato: la separazione e restituzione degli atti è legittima quando emerge che il fatto relativo a una imputazione è diverso e richiede udienza preliminare; il secondo e il terzo inammissibili per manifesta infondatezza perché attengono alla valutazione di merito e il giudice può accertare incidentalmente fatti stralciati e tenerne conto ai fini della credibilità e delle circostanze ex art. 133 cod. pen.). Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la condanna alle spese processuali in favore della parte civile, aggiunta con successiva ordinanza correttiva, è stata annullata senza rinvio perché si trattava di statuizione non emendabile automaticamente e implicante valutazioni su ammissibilità e quantificazione della domanda. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese processuali in favore della parte civile; il resto della pronuncia di merito è stato confermato.
Norme richiamate
Disciplina la restituzione degli atti al Pubblico ministero quando, nel giudizio abbreviato, emerge la necessità dell'udienza preliminare per fatti diversi; la Corte ritiene legittima la restituzione se il fatto è diverso e richiede istruttoria preliminare.
Prevede che, in presenza di nuove contestazioni emergenti da attività istruttoria, l'imputato possa chiedere di procedere con rito ordinario; la Corte precisa che tale facoltà non opera se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze ma riguardano fatti già noti.
art. 423, comma 1, cod. proc. pen.
Riguarda le contestazioni; la giurisprudenza ha ritenuto che, se le modifiche derivano da attività istruttoria, possano incidere sulla scelta del rito, con la possibilità di rinuncia al rito abbreviato da parte dell'imputato.
Norma sulla richiesta del giudizio abbreviato; i commi citati sono richiamati rispetto alla possibilità di compiere attività istruttoria che può modificare le contestazioni e incidere sulla scelta del rito.
Predisposizione della riduzione di pena in caso di condanna con giudizio abbreviato; la Corte rileva che il beneficio può essere conservato anche per reati stralciati se l'abbreviato era stato inizialmente ammesso.
Regola le circostanze attenuanti generiche e gli elementi valutabili; la Corte afferma che il giudice può usare fatti anche non definitivamente accertati, anche se stralciati, per valutare le attenuanti e la sospensione condizionale.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione, richiamata perché il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e nullità.
Prevede l'emendamento di errori materiali; la Corte richiama la distinzione tra emenda automatica e interventi che richiedono valutazioni di merito, ritenendo che la correzione operata in appello non fosse meramente materiale.
Norma collegata alla pronuncia sulle spese in favore dell'erario; citata per distinguere i casi di emenda automatica previsti dal legislatore.
Richiamata in relazione alla modalità di svolgimento del giudizio di appello (presenza della parte civile e gratuità del patrocinio), utile per valutare questioni di contraddittorio in ordine alle spese.
Corte Cost., sent. n. 378 del 26/11/1997
Richiamata come precedente che ha riconosciuto la possibilità di applicare gli effetti premiali dell'abbreviato anche quando alcuni reati vengano stralciati per diversità del fatto.
Massime di principio
- La separazione degli atti e la restituzione al Pubblico ministero sono legittime quando il giudice rileva che, per una imputazione, il fatto è diverso e richiede l'udienza preliminare: ciò non invalida automaticamente il prosieguo del rito abbreviato per le altre imputazioni.
- L'art. 441-bis consente all'imputato di rinunciare al rito abbreviato solo se le nuove contestazioni derivano da attività istruttoria che hanno portato a fatti non conosciuti al momento della scelta del rito; se le nuove contestazioni riguardano fatti già noti, la revoca non opera.
- Il giudice può accertare incidentalmente fatti relativi a reati stralciati e tenerne conto ai fini della valutazione della credibilità della parte offesa, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, purché la motivazione sia non contraddittoria e rientri nella plausibile valutazione di merito.
- In sede di legittimità la Corte non sindaca valutazioni di merito e rielaborazioni probatorie non manifestamente illogiche: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili.
- La correzione della sentenza per omissioni relative alle spese processuali non può essere effettuata quando la statuizione richiede valutazioni sull'ammissibilità della domanda o sulla quantificazione dell'importo; in tali casi l'intervento correttivo può essere annullato in cassazione.
- Quando si valuta la legittimità di una pronuncia che incide su diritti della difesa o sul contraddittorio (es. liquidazione delle spese), è necessario verificare che non vi siano state violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio, specie se la parte è ammessa al gratuito patrocinio.
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