Cassazione Penale, Ordinanza n. 12178/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale già affermata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di frode informatica in concorso. Il primo motivo censurava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che la doglianza è inammissibile in sede di legittimità perché mira a una rivalutazione del merito, estranea ai poteri del giudice di legittimità, e la reputa manifestamente infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e basata su un quadro probatorio esaustivo.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice della frode informatica oggetto della contestazione
base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
citata per il principio secondo cui alla cassazione è preclusa la rilettura del materiale fattuale e probatorio riservata al giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di vizi motivazionali o giuridici, perseguano una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo nei limiti del controllo di logicità e legalità della decisione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di diversa ricostruzione del compendio probatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, al ricorrente si applicano le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →