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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12178/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale già affermata in appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di frode informatica in concorso. Il primo motivo censurava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che la doglianza è inammissibile in sede di legittimità perché mira a una rivalutazione del merito, estranea ai poteri del giudice di legittimità, e la reputa manifestamente infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e basata su un quadro probatorio esaustivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 640-ter c.p.

    norma incriminatrice della frode informatica oggetto della contestazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    citata per il principio secondo cui alla cassazione è preclusa la rilettura del materiale fattuale e probatorio riservata al giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di vizi motivazionali o giuridici, perseguano una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo nei limiti del controllo di logicità e legalità della decisione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di diversa ricostruzione del compendio probatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, al ricorrente si applicano le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informatica
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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