Cassazione Penale, Ordinanza n. 06615/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna che aveva confermato la loro condanna per concorso nel delitto di sequestro di persona ex artt. 110 e 630 c.p. Una ricorrente ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; le altre due hanno articolato tre motivi, contestando la motivazione sulla responsabilità, l'esclusione di un ruolo della persona offesa nella vicenda sotto il profilo del dolo e la ritenuta contraffazione della merce. La Corte di cassazione ha ritenuto che i ricorsi non attingessero realmente la ratio decidendi della sentenza di merito, ma si limitassero a riproporre una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del compendio probatorio già disattese in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che le censure erano generiche o meramente reiterative delle doglianze di appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e valorizzato il fatto che il denaro fosse stato preteso direttamente dai genitori della persona offesa, soggetti estranei all'obbligazione. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base della condanna confermata in appello per concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione
applicato per la condanna delle ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01
richiamata per affermare che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso quando la pretesa viene rivolta a soggetti non obbligati al pagamento
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata a sostegno della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
richiamata in tema di colpa nella proposizione di un ricorso evidentemente inammissibile
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le censure che prospettano una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili quando la motivazione di merito sia congrua, logica e non viziata da travisamento.
- Per escludere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni rileva che la pretesa sia avanzata nei confronti di soggetti estranei all'obbligazione dedotta, non potendosi invocare il pagamento di un debito altrui come giustificazione della condotta.
- La genericità dei motivi di ricorso comporta l'inidoneità a scalfire la decisione impugnata e integra causa di inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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