Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29832/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato omicidio (artt. 56, 575 c.p.). Il ricorso, articolato in un unico motivo con sette punti e con motivi aggiunti, contestava la violazione dell'art. 546 c.p.p. e denunciava vizio di motivazione e incompletezza: in particolare si censurava la identificazione dell'estintore quale arma del delitto, la mancata considerazione di ricostruzioni alternative (diverso luogo dell'aggressione, altri possibili autori, discrepanze nelle immagini video), la mancata valorizzazione delle giustificazioni fornite circa lo spostamento della telecamera, il diniego della rinnovazione istruttoria per il riascolto del teste Pilozzi, presunti travisamenti di prova e la mancata acquisizione/valutazione di filmati e documenti depositati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria, svolgendo una valutazione unitaria e logica degli elementi e rispondendo adeguatamente alle censure rilevanti. Le doglianze riproducevano pedissequamente i motivi di appello e non hanno evidenziato vizi specifici di motivazione o travisamento incontestabile della prova. Sono state rigettate le richieste di rinnovazione istruttoria e di riesame dei documenti depositati irregolarmente in udienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili/ammesse al gratuito patrocinio nei limiti e con le modalità indicate.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Art. 56 regola il tentativo; art. 575 definisce il delitto di omicidio. La sentenza ha qualificato i fatti come tentato omicidio, ritenendo sussistente il dolo alternativo e l'intenzione di cagionare lesioni gravi o la morte.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata dal ricorrente come violata: disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto però le censure generiche e pedisseque rispetto all'appello, quindi inammissibili.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce la metodologia di valutazione degli indizi: il giudice deve verificare la certezza dei singoli elementi e poi valutare unitariamente se la loro combinazione supera il dubbio ragionevole. La Corte ha applicato questo criterio nella valutazione degli indizi a carico del ricorrente.

  • Codice di procedura penale

    Imposta lo standard probatorio del giudice penale (ragionevole certezza/assenza di ragionevole dubbio). La Cassazione ha ritenuto che tale standard fosse stato rispettato dalla Corte d'Appello.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente la censura per motivazione manifestamente illogica. La Corte ha ricordato che una ricostruzione alternativa deve essere inconfutabile e fondata su elementi processuali concreti per integrare questo vizio; le ipotesi difensive erano invece meramente alternative o prive di concreto riscontro.

  • Codice di procedura penale

    Delimita la cognizione del giudice d'appello ai soli punti oggetto di gravame. La Corte ha richiamato che il giudice d'appello non è tenuto a indagare ogni argomentazione incompatibile con la motivazione adottata.

  • Codice di procedura penale

    art. 581, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata riguardo ai punti che l'appello investe; la Cassazione ha osservato che il giudice d'appello deve rispondere alle doglianze rilevanti ma non alle argomentazioni del tutto incompatibili con le spiegazioni fornite.

  • Codice di procedura penale

    Regola il deposito di nuovi documenti in appello. La Corte ha ritenuto irregolare il deposito tardivo di documenti in udienza e ha giustificato il mancato esame degli stessi.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Cassazione a carico del ricorrente.

  • Disposizioni su patrocinio e liquidazione

    art. 541 c.p.p.; art. 110, DPR 115/2002; artt. 82 e 83, DPR 115/2002

    Regolano la pronuncia generica della Corte di Cassazione circa le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rinvio al giudice del merito per la liquidazione mediante decreto di pagamento. La Corte ha applicato tale principio limitandosi a condanna generica e rinviando la liquidazione.

  • Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione al giudizio di colpa nella proposizione del ricorso: la Corte di Cassazione ha rilevato l'assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione dell'elemento d'inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera ripetizione in cassazione dei motivi già proposti in appello, senza una specifica e nuova argomentazione giuridica che evidenzi vizi di diritto, espone il ricorso all'inammissibilità.
  • Nelle valutazioni basate su indizi il giudice deve verificare la certezza dei singoli elementi e poi operare una valutazione unitaria: ipotesi alternative plausibili ma prive di riscontro concreto nei fatti processuali non sono sufficienti a creare un ragionevole dubbio.
  • Per contestare la motivazione con successo in cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità o un travisamento incontestabile della prova; le critiche meramente probabilistiche o interpretative non bastano.
  • La richiesta di integrazione o rinnovazione dell'istruttoria (ad es. riascolto di testi, acquisizione di filmati) deve essere adeguatamente fondata su elementi che dimostrino la rilevanza decisiva della prova richiesta; altrimenti la negazione non costituisce vizio.
  • Documenti depositati tardivamente e senza osservare le formalità procedurali (art. 523 c.p.p.) possono essere non considerati dal giudice di appello e la loro mancata valutazione non dà automaticamente luogo a motivo fondato in cassazione.
  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovata valutazione del merito o di rivalutazione complessiva delle risultanze probatorie: il suo controllo è limitato a vizi di diritto e a macroscopiche violazioni logico-motivazionali.
  • Quando la decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado (c.d. doppia conforme), il controllo in cassazione richiede elementi più stringenti di censura, specialmente sul punto del travisamento della prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.