Cassazione Civile, Ordinanza n. 08997/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di apertura di credito in conto corrente con concessione di fido. Il correntista aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell'istituto di credito alla restituzione di euro 29.912,50, oltre accessori, per addebiti effettuati in forza di clausole ritenute nulle relative a capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'eccezione di prescrizione. In particolare ha contestato sia la distinzione operata dai giudici di merito tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, sostenendo che il correntista avrebbe potuto agire per la ripetizione sin dai singoli addebiti; sia l'affermazione che fosse onere della banca, per far valere la prescrizione, allegare e provare la natura solutoria delle rimesse. Il correntista ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui contestava la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, perché la Corte d'appello si era conformata a un orientamento consolidato e al principio delle Sezioni Unite sul decorso della prescrizione nell'apertura di credito in conto corrente. Ha invece accolto la doglianza sulla ripartizione dell'onere di allegazione/prova dell'eccezione di prescrizione, affermando che l'istituto di credito, per eccepire la prescrizione, non deve indicare specificamente le singole rimesse solutorie asseritamente prescritte, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione estintiva; la Corte precisa che, in materia di ripetizione di indebito da conto corrente affidato, l'eccezione di prescrizione va valutata secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulle rimesse solutorie e ripristinatorie.
il motivo è dichiarato inammissibile nella parte in cui contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario assistito da apertura di credito occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
- Quando il rapporto è assistito da affidamento, il saldo passivo non è immediatamente esigibile nei limiti del fido, sicché la prescrizione non decorre automaticamente da ogni singola annotazione di addebito.
- L'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta è sufficientemente allegata con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e con la volontà di avvalersene, senza necessità di indicare puntualmente tutte le singole rimesse solutorie ritenute prescritte.
- Se il giudice di merito pone a carico della banca l'onere di individuare e provare specificamente le rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione, incorre in errore di diritto.
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