Cassazione Penale, Sentenza n. 47664/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la misura cautelare in carcere disposta dal G.I.P., sostenendo l'assenza di gravi indizi in ordine al reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990). Alegava che, pur avendo ammesso condotte di coltivazione illecita e violazioni in materia di armi in procedimento distinto, tali fatti configurerebbero al più concorso in reato e non una "affectio societatis"; denunciava vizi di motivazione e chiedeva di ritenere cessati i legami con i presunti sodali (per es. per dismissione dell'azienda agricola). Contestava inoltre la sussistenza di concrete esigenze cautelari che giustificassero il mantenimento della custodia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni e delle captazioni ambientali sia questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza, circostanza non riscontrata. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la rilevanza delle circostanze (tra cui arresti in flagranza, rinvenimento di armi illecite e il quadro indiziario complessivo). Ha altresì ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi concreti per superare la presunzione di adeguatezza della misura cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; il mero decorso del tempo e la dismissione dell'azienda non erano, nel caso, sufficienti a dimostrare la cessazione dei rapporti con il sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La norma è stata interpretata come fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistere gravità indiziaria che giustifica la misura cautelare in relazione alla produzione/coltivazione di cannabis destinata al commercio illecito.
Richiamata dal ricorrente come norma la cui violazione sarebbe stata denunciata; la Corte ha rilevato che la censura relativa alla motivazione attiene a valutazioni di merito non sindacabili se non per manifesta illogicità.
cod. proc. pen., art. 275, comma 3
La disposizione stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare; gravava sulla difesa l'onere di fornire elementi concreti per superare tale presunzione, onere che non è stato assolto.
Sezioni Unite, pronuncia n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Sez. U., n. 11/2000 (Audino), Rv. 215828
Ribadito il principio secondo cui la Corte di legittimità, nell'esaminare ricorsi avverso misure cautelari, valuta se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, con controllo limitato ai canoni di logica e coerenza; le valutazioni di merito sulle intercettazioni restano riservate al giudice di merito.
disp. att. cod., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.
Norma procedurale richiamata in relatione all'invio del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti formali successivi alla decisione.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle captazioni ambientali è tipicamente questione di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o irragionevole.
- Quando la legge prevede una presunzione di adeguatezza della misura cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.), spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superarla; argomentazioni generiche (es. mero decorso del tempo o dismissione di beni) possono non essere sufficienti.
- Per contrastare la misura cautelare in casi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario produrre elementi probatori che dimostrino la cessazione dei rapporti o l'assenza di una collegialità finalizzata: semplici contestazioni interpretative dei fatti non sovvertono la valutazione del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione, nel controllo di legittimità su misure cautelari, verifica la congruenza e la logica della motivazione ma non procede a un nuovo esame probatorio; le ricostruzioni alternative del ricorrente devono evidenziare un vizio di motivazione rilevante per essere accolte.
- La presenza di elementi aggravanti (arresti in flagranza, rinvenimento di armi illecite, legami con soggetti ritenuti vicini a clan mafiosi) rafforza la valutazione di gravità indiziaria e la necessità della misura cautelare.
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