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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33616/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Arnone impugnava l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla Corte costituzionale (sent. n.150/2021), aveva sostituito due pene detentive per reato di diffamazione aggravata con pene pecuniarie (rideterminate in 40.000,00 euro e 15.000,00 euro). Il ricorrente denunciava violazioni di legge e vizio di motivazione: in particolare sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse utilizzato criteri di "ragguaglio" (art.135 c.p.) e avesse fatto riferimento improprio ai massimi edittali e ad istituti come continuazione e recidiva per quantificare la multa, trascurando invece di motivare la proporzione della pena e di valutare le condizioni economiche e patrimoniali del reo (art.133-bis e art.133 c.p.). Inoltre invocava la nuova lettura dell'art.53 L. n.689/1981 indicata dalla Corte costituzionale (sent. n.28/2022) sul valore giornaliero della pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso la rilevanza delle memorie del Pubblico ministero depositate oltre termine (art.611 c.p.p.), ha precisato che il giudice dell'esecuzione, pur potendo procedere alla rideterminazione della sanzione pecuniaria alla luce della declaratoria di incostituzionalità, non può applicare automaticamente il criterio del ragguaglio ex art.135 c.p. quando non si configura una mera "sostituzione di pena". Ha ritenuto corretta in astratto la collocazione delle somme entro la forbice prevista (minimo previsto dall'art.595, comma 3 c.p. e massimo di cui all'art.24 c.p.), ma ha annullato l'ordinanza per carenza motivazionale: mancata prova della proporzione della pena applicata e mancata valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali del condannato come imposto dall'art.133-bis c.p. Ha perciò annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame con adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 516 euro

    La disposizione va interpretata conformemente ai principi costituzionali e CEDU: il giudice deve optare per la reclusione solo nei casi di eccezionale gravità, limitandosi altrimenti alla multa opportunamente graduata

  • art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa)

    declarata costituzionalmente illegittima (richiamata dalla Corte costituzionale n.150/2021)

    La dichiarazione di illegittimità incide sulla commisurazione della pena per le forme aggravate di diffamazione commessa a mezzo stampa, ma non determina vuoto di tutela del diritto alla reputazione: l'applicabilità delle aggravanti va interpretata congiuntamente all'art.595 c.p.

  • sentenza Corte costituzionale n.150 del 12/07/2021

    il giudice penale dovrà irrogare la pena detentiva soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto... mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata, in tutte le altre ipotesi

    Ha imposto al giudice ordinario un criterio interpretativo conforme a Costituzione e CEDU: privilegiare la multa salvo eccezionale gravità e motivare la scelta sulla proporzione della pena

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    Deve guidare la commisurazione della sanzione pecuniaria, integrando i principi di proporzione e ragionevolezza quando si redetermina la pena in sede d'esecuzione

  • art. 135 cod. pen. (ragguaglio)

    La Corte ha escluso l'applicabilità automatica del ragguaglio ex art.135 quando non si è in una tipica sostituzione di pena; nel caso di rideterminazione a seguito di declaratoria d'incostituzionalità vanno applicati i criteri di cui all'art.133 e alla Costituzione

  • art. 24 cod. pen. (massa della multa)

    pena massima irrogabile per la multa è quella di 50.000,00 euro

    La quantificazione deve rientrare nei limiti legali; la Corte ha ritenuto in astratto legittimo l'inserimento delle somme nella forbice ammessa, ma ha richiesto motivazione sulla proporzione

  • art. 133-bis cod. pen.

    Imposta che nella determinazione dell'ammontare della multa si tengano conto, oltre ai criteri dell'art.133, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo; la mancata valutazione di tale parametro giustifica l'annullamento per carenza motivazionale

  • art. 53, L. n. 689/1981

    la Corte costituzionale (sent. n.28/2022) ha ritenuto l'illegittimità nella parte che prevedeva il valore giornaliero non inferiore a 250 euro sostituendo tale soglia con 75 euro e confermando il limite massimo giornaliero di 2.500 euro

    La recente giurisprudenza costituzionale ha inciso sul parametro del valore giornaliero della pena pecuniaria, riducendone il minimo e influenzando la determinazione dell'ammontare della sanzione

  • art. 611 c.p.p. (termine per requisitoria del P.G.)

    La Corte ha osservato che il deposito tardivo della requisitoria del Pubblico ministero è inammissibile in questa sede e le argomentazioni depositate oltre termine non sono state prese in considerazione

Massime di principio

  • Quando una declaratoria di incostituzionalità incide sulla scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la sanzione applicando i criteri di proporzionalità dell'art.133 c.p. e i principi costituzionali/CEDU richiamati dalla Corte costituzionale; la reclusione va mantenuta solo per fatti di eccezionale gravità.
  • La rideterminazione della sanzione pecuniaria non può essere effettuata automaticamente con il "ragguaglio" ex art.135 c.p. se non sussistono i presupposti della sostituzione pura: il giudice deve motivare la proporzione della multa nel caso concreto.
  • Nella quantificazione della multa va specificamente considerata la situazione economica e patrimoniale del condannato (art.133-bis c.p.); l'omessa valutazione di questo parametro costituisce vizio motivazionale ed è causa di annullamento.
  • Pur dovendo rispettare la forbice legale (minimo previsto dalla norma incriminatrice e massimo di cui all'art.24 c.p.), il giudice non può limitarsi a utilizzare riferimenti statistici o massimali senza adeguata motivazione sulla gravità concreta e sulla capacità economica del soggetto.
  • Le valutazioni di fatto e le scelte del giudice del merito non sono nel complesso rinnovabili in sede di esecuzione, ma il giudice dell'esecuzione ha poteri valutativi specifici per adeguare il trattamento sanzionatorio alla giurisprudenza costituzionale; deve però esplicitare chiaramente il ragionamento.
  • I documenti e gli atti processuali depositati oltre i termini previsti (es. memorie del P.G. oltre il termine di cui all'art.611 c.p.p.) possono essere esclusi dal giudizio e non considerati dal giudice

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