Cassazione Penale, Ordinanza n. 32797/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato congiuntamente la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la loro condanna, in concorso tra loro, per il reato di minaccia grave. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 512 c.p.p.; con il secondo hanno censurato la motivazione relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese; con la prima censura del terzo motivo hanno lamentato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché riproponevano pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Con la seconda e ultima censura del terzo motivo gli imputati hanno contestato l'eccessività della pena. La censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità agli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie la motivazione sulla pena è stata considerata congrua, con riferimento agli elementi decisivi o rilevanti indicati nella sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i primi due motivi e la prima censura del terzo motivo erano non specifici e meramente apparenti, in quanto si limitavano a reiterare doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre ritenuto inammissibile e manifestamente infondata la censura relativa all'eccessività della pena, confermando che la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito quando adeguatamente motivata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno o complessivamente secondo quanto disposto nel testo, in favore della Cassa delle ammende; il testo riportato non specifica la modalità di imputazione della somma.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso degli imputati nel reato contestato.
Richiamato quale disposizione incriminatrice della minaccia grave per la quale gli imputati sono stati condannati.
La dedotta violazione è stata ritenuta oggetto di una censura non specifica, perché riproposta senza una critica argomentata alla decisione d'appello.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitabile nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
Fornisce i criteri ai quali il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena; la motivazione è stata ritenuta congrua in relazione agli elementi rilevanti indicati.
La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di una censura già disattesa in appello.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale sulle dichiarazioni delle persone offese deve svolgere una critica argomentata alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle contestazioni già esaminate dal giudice di merito integra un motivo apparente e non specifico.
- La deduzione dell'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limiti a reiterare una doglianza già esaminata e respinta in appello, senza indicare specifiche carenze della motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della graduazione della pena quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo facendo riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la scelta della pena e dei relativi aumenti o diminuzioni rientra nella sua discrezionalità.
- La minaccia grave contestata in concorso tra più persone integra il reato previsto dall'art. 612, comma 2, c.p., con applicazione dell'art. 110 c.p. quanto alla partecipazione concorsuale.
Come è indicizzato
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