Cassazione Penale, Sentenza n. 48571/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato: (1) motivazione illogica e contraddittoria per non aver valorizzato gli esiti positivi dell'osservazione personologica e per avere dato peso esclusivo alle informative di Pubblica Sicurezza e alla natura dei reati; (2) errore nel motivare in modo unico il diniego di due misure alternative diverse; (3) violazione degli artt. 48 e 50 legge 26/7/1975 n.354 e vizio motivazionale nel rifiuto della semilibertà, sostenendo che il diniego si sarebbe basato su mere congetture circa l'inidoneità dell'attività lavorativa proposta (datore di lavoro parente) e non su valutazioni concrete, non tenendo conto della possibilità di reinserimento anche attraverso cure a congiunti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha valorizzato il grave curriculum criminale del detenuto (precedenti, coinvolgimento in fatti di elevata pericolosità quali detenzione illegale di arma e tentato omicidio aggravato da finalità mafiosa, partecipazione al clan Parisi), la revoca precedente della semilibertà per fatto colpevole, le informazioni negative di PS e la persistenza della problematica della tossicodipendenza. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di gradualità, ritenendo prematuro l'accesso alle misure alternative e motivando l'esigenza di ulteriore osservazione per verificare la genuinità della revisione critica e il rischio di recidiva. È stato inoltre chiarito che il diniego della semilibertà non è stato fondato sulla sola presunta inidoneità dell'attività lavorativa familiare, ma sulla dubbia serietà della disponibilità lavorativa indicata dall'istante (precedente mendacio circa una presunta offerta di impiego). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario), artt. 48 e 50
Richiamate dal ricorrente per contestare il diniego della semilibertà; la Corte ritiene però che l'applicazione di tali norme richieda una valutazione prognostica sul trattamento rieducativo e che il Tribunale abbia correttamente valutato l'assenza degli elementi richiesti per la concessione
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Richiama il potere-dovere del tribunale di sorveglianza di esperire attività istruttorie e di valutare il percorso trattamentale del condannato; la Corte conferma che il Tribunale ha correttamente svolto tali accertamenti
art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Norma richiamata rispetto alle modalità istruttorie e di osservazione personologica; la Corte ritiene che il Tribunale si sia attenuto alle prescrizioni procedurali per la valutazione del percorso trattamentale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente richiedere un periodo aggiuntivo di osservazione e l'applicazione del principio di gradualità prima di concedere misure alternative alla detenzione, anche quando emergono elementi positivi nel comportamento del detenuto
- La gravità dei reati, la pericolosità sociale, le informative di Pubblica Sicurezza e la persistenza di problemi come la tossicodipendenza sono elementi pertinenti e decisivi nella valutazione della idoneità alle misure alternative
- È ammissibile una motivazione comune per il diniego di misure diverse (semilibertà e affidamento in prova) se la decisione si fonda su un nucleo minimo comune di requisiti (prognosi favorevole, affidabilità, percorso rieducativo), pur riconoscendo le differenze tra le misure
- La credibilità del detenuto e la serietà delle condizioni proposte (ad es. disponibilità lavorativa) sono elementi valutativi essenziali; dichiarazioni mendaci del richiedente possono giustificare il rifiuto della misura
- La concessione della semilibertà per motivi familiari è possibile, ma non solo sulla base del rapporto familiare con il datore di lavoro: occorre che l'attività e il percorso rieducativo assicurino una prognosi favorevole e non aggravino il rischio di recidiva
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