Cassazione Civile, Ordinanza n. 26073/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. Ha disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato la cartella di pagamento impugnata dalla società contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato istanza di estinzione del processo, allegando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022 e di aver versato in unica rata gli importi dovuti. L'ufficio non ha dedotto nulla e non risulta alcun diniego dell'istanza di definizione; pertanto la Corte ha ritenuto intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e il pagamento dovuto, in assenza di diniego dell'istanza, determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per definizione agevolata, trattandosi di fattispecie diversa dal rigetto o dall'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie, quando perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione per adesione a una definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improponibilità dell'impugnazione e, quindi, non fa scattare automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
- Le norme che prevedono effetti sanzionatori o eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.
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