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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40599/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p., deducendo plurimi motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello effettuata presso il difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4 c.p.p. nonostante l'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio e la conoscenza di una diversa residenza (Via Piave 6, Volongo); (2) vizio di motivazione per mancata prova della disponibilità effettiva del bene sottoposto a sequestro; (3) carenza di descrizione della condotta materiale e erronea valutazione della mancata denuncia del custode; (4) errata qualificazione del fatto ex art. 334 c.p. anziché ex art. 335 c.p.; (5) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (6) vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo (nullità della notifica). Dagli atti risultava che l'imputato non aveva mai dichiarato o eletto domicilio e che l'indirizzo indicato nel decreto di citazione (Via Orzinuovi 108, Brescia) non corrispondeva alla sua effettiva residenza (Via Piave 6, Volongo), come attestato da verbale della polizia giudiziaria. La Corte ha osservato inoltre che le modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 hanno eliminato il riferimento alla domiciliazione elettiva e che, anche alla luce della disciplina previgente, la notifica sarebbe dovuta essere eseguita nel luogo conosciuto come attuale residenza per assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto. Ne è conseguita la declaratoria di nullità assoluta e insanabile della notifica effettuata presso il difensore d'ufficio; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Brescia per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto impropria l'utilizzazione della notifica al difensore d'ufficio quando non sussiste una dichiarazione o elezione di domicilio; inoltre le modifiche del d.lgs. 150/2022 hanno eliminato il riferimento alla domiciliazione elettiva, rafforzando l'esigenza di notificare nel luogo di effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 334, primo comma, cod. pen.

    Norma penalmente contestata in primo e secondo grado: la sentenza impugnata aveva qualificato il fatto ai sensi di questa fattispecie; il vizio di qualificazione e la prova della disponibilità del bene erano tra i motivi del ricorso, ma non sono stati decisi nel merito dalla Cassazione per via dell'assorbimento da parte della nullità della notifica.

  • art. 335, cod. pen.

    Il ricorrente sosteneva che la condotta andasse invece qualificata ex art. 335 c.p.; la Corte di cassazione non ha esaminato il rilievo sostanziale a causa dell'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità fondata sui parametri relativi ai delitti contro il patrimonio (valore dell'oggetto, beneficio economico, ecc.); la questione non è stata affrontata nel merito dalla Corte, assorbita dalla nullità procedurale.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Richiamata in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; anche questo motivo è rimasto non deciso nel merito perché il ricorso è stato accolto per nullità della notifica.

  • d.lgs. 150/2022

    Il provvedimento è richiamato per evidenziare che le modifiche alla normativa processuale hanno eliminato il riferimento alla domiciliazione elettiva, incidendo sulla legittimità della notifica al difensore d'ufficio senza valida dichiarazione di domicilio.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modifiche)

    Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio con forme derogatorie (procedure adottate durante lo stato emergenziale), menzionato per completezza procedurale.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto processuale presso il difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4 c.p.p. è legittima solo se l'imputato ha previamente dichiarato o eletto domicilio; in mancanza e se è nota una diversa residenza, la notifica deve essere eseguita nel luogo di effettiva conoscenza dell'atto.
  • Le modifiche normative (d.lgs. 150/2022) hanno eliminato riferimenti alla domiciliazione elettiva che, nella pratica, impongono una maggiore cautela nella scelta del luogo di notifica per assicurare la reale conoscenza dell'atto.
  • La nullità assoluta di una notifica introduttiva (p.es. decreto di citazione in appello) è insanabile e può essere dedotta anche per la prima volta in Cassazione; se accertata, comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
  • Non è lecito presumere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento per il tramite del difensore d'ufficio, diversamente da quanto può accadere con il difensore di fiducia.
  • Quando la Corte di cassazione annulla per nullità assoluta, gli altri profili di merito (vizio di motivazione, qualificazione del fatto, attenuanti, cause di non punibilità) rimangono generalmente non decisi e potranno essere riesaminati dalla Corte chiamata a proseguire il procedimento dopo la trasmissione degli atti.

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