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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35101/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. avviata per dare attuazione a una sentenza che imponeva la rimozione di una griglia posta sull'intercapedine sul lato est di un fabbricato, in corrispondenza delle finestre di un appartamento. Il giudice dell'esecuzione, dopo il verbale dell'ufficiale giudiziario che attestava l'avvenuta esecuzione delle opere, dichiarava eseguito l'obbligo e liquidava spese e compensi, inclusi quelli per l'ausiliario e per le imprese intervenute. L'esecutato proponeva opposizione sostenendo che l'obbligo fosse stato già spontaneamente adempiuto prima dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, che la rimozione dovesse riguardare solo una parte della griglia e che, quindi, i lavori eseguiti fossero inutili; contestava anche la liquidazione delle spese e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 615 c.p.c. per avere il tribunale trattato la sua impugnazione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all'esecuzione; 2) nullità per omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'ampliamento/raddoppio delle finestre e alla portata del titolo; 3) omessa pronuncia sulla ripartizione/liquidazione delle spese esecutive, assumendo che il giudice dell'esecuzione non potesse liquidare il compenso dell'ausiliario e che vi fossero accordi negoziali contrari; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'affermazione di temerarietà della lite.

La decisione

La Corte rileva, in via preliminare, che il giudice di merito aveva solo formalmente rispettato il principio di bifasicità delle opposizioni esecutive, ma conferma comunque l'esito di merito. Osserva che le doglianze con cui l'esecutato contestava il diritto di procedere in executivis e le modalità dell'esecuzione erano ormai tardive: se qualificate come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., erano inammissibili perché proposte dopo la conclusione del processo esecutivo, segnata dal verbale dell'ufficiale giudiziario del 18/1/2019; se qualificate come opposizione agli atti esecutivi o contro l'atto conclusivo, erano tardive rispetto al termine decadenziale. Quanto alla censura sulle spese, la Corte ritiene che, pur essendo astrattamente ammissibile la contestazione del decreto ex art. 614 c.p.c. tramite opposizione ex art. 645 c.p.c., il motivo fosse inammissibile per carenze di allegazione e comunque infondato, poiché il giudice dell'esecuzione ha il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, incluse quelle degli ausiliari nominati o autorizzati nel procedimento. La censura sulla condanna per lite temeraria è dichiarata inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e non intaccava la motivazione del giudice di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    indica il procedimento per l'esecuzione degli obblighi di fare; il verbale dell'ufficiale giudiziario che attesta l'esecuzione segna la chiusura del procedimento esecutivo.

  • art. 487 c.p.c.

    i provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere modificati o revocati dallo stesso giudice solo finché non siano stati eseguiti.

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se proposta dopo la conclusione del processo esecutivo.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termine decadenziale e non può essere proposta oltre la chiusura del procedimento esecutivo per contestare il quomodo dell'esecuzione o l'atto conclusivo.

  • art. 614 c.p.c.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, comprese quelle degli ausiliari nominati o comunque autorizzati nel procedimento.

  • art. 645 c.p.c.

    consente l'opposizione al decreto di liquidazione, ma nei limiti delle contestazioni sulla congruità o sull'effettiva anticipazione delle spese.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per lite temeraria è confermata quando sorretta da motivazione non implausibile né illogica; in cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sui motivi di opposizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme sul sindacato di legittimità invocate per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere un'esposizione completa delle circostanze rilevanti; le lacune di allegazione possono impedire l'esame del motivo.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive vale il principio di necessaria bifasicità: le contestazioni devono essere fatte valere tempestivamente con il rimedio proprio e non possono essere recuperate dopo la chiusura del procedimento esecutivo.
  • Il verbale dell'ufficiale giudiziario che attesta l'esecuzione delle operazioni segna la conclusione del processo esecutivo; da quel momento non sono più proponibili opposizioni all'esecuzione e, per gli atti del quomodo, operano le decadenze proprie dell'opposizione agli atti esecutivi.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione delle spese esecutive consente di contestare la congruità o l'effettiva anticipazione delle somme, ma non di rimettere in discussione il diritto a eseguire opere o la portata del titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'esecuzione, quale organo direttivo del processo, può liquidare tutte le spese della procedura, comprese quelle degli ausiliari nominati o autorizzati nel corso dell'esecuzione.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa valutazione dei fatti, specie quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logica e non implausibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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