Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40483/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione della tempestività della querela (presunta contraddittorietà sulle date in cui la persona offesa avrebbe avuto piena conoscenza dello stato di insolvenza); 2) doglianza sulla configurabilità del reato previsto dall'art. 641 c.p., con critiche sulla sussistenza dell'elemento oggettivo (esposizione debitoria, trasferimenti di animali) e dell'elemento soggettivo (preordinato proposito di non adempiere e dissimulazione); 3) censura di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale rispetto agli elementi indicati a prova della consapevolezza dello stato di insolvenza (denuncia di smarrimento, trasferimento degli ovini, costituzione di fondo patrimoniale); 4) violazione delle norme processuali (artt. 74 e 82 c.p.p.) con riferimento alla legittimazione della parte civile diversa dal soggetto indicato nel capo di imputazione, contestazione ritenuta tardiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi reiterativi, meramente fattuali e manifestamente infondati. Sulla tempestività della querela ha confermato che il termine decorre dalla piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto la querela tempestiva in relazione alla ricezione della diffida del 27/07/2018. Quanto alla sussistenza del reato ex art. 641 c.p., la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha tratto argomenti indiziari seri e univoci (esposizione debitoria, richiesta di restituzione di 500 capi, trasferimento dei restanti capi a una società costituita con ruolo formale della moglie, silenzio e denuncia di smarrimento di oltre 1700 animali, costituzione di un fondo patrimoniale) idonei a comprovare lo stato di insolvenza e la condotta dissimulatoria. Il motivo relativo alla legittimazione della parte civile è stato dichiarato tardivo e precluso perché la costituzione della parte civile era avvenuta in udienza senza contestazioni immediate. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    La norma è stata applicata richiedendo la prova degli elementi oggettivo e soggettivo; la Corte ha ritenuto ammissibile desumere la condizione di insolvenza e il proposito di non adempiere da indizi pre e post contrattuali (esposizione debitoria, trasferimenti di beni, silenzio, denuncia di smarrimento, costituzione di fondo patrimoniale)

  • art. 124 cod. pen.

    La decadenza per la querela decorre dalla piena cognizione dei fatti; il mero sospetto non è sufficiente e l'onere di provare la tardività grava su chi la deduce

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla tempestività della querela; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione prospettata dal ricorrente, ritenendo coerente la motivazione sulla data di piena conoscenza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per il riassunto dei motivi di impugnazione nel rispetto delle norme procedurali sulla presentazione del ricorso

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    La trattazione del ricorso si è svolta con procedimento scritto ai sensi della norma

  • artt. 74 e 82 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimazione della parte civile; la Corte ha ritenuto l'eccezione tardiva e preclusa

  • artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen.

    Applicati per affermare che l'eccezione relativa alla regolare costituzione della parte civile, se non proposta immediatamente all'accertamento, resta preclusa e non può essere sollevata successivamente in appello o in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La tempestività della querela decorre dalla data in cui la persona offesa ha piena e certa conoscenza del fatto: mere fasi interlocutorie o sospetti non bastano a far decorrere il termine
  • L'onere di dimostrare la tardività della querela grava su chi la eccepisce; incertezza non favorevole al ricorrente può comportare la dichiarazione di tempestività
  • La condizione di insolvenza al momento della assunzione dell'obbligazione e il proposito preordinato di non adempiere possono essere provati anche per via indiziaria, valutando comportamento antecedente e conseguente all'inadempimento (esposizione debitoria, trasferimenti patrimoniali, silenzio, denunce postume)
  • La valutazione e la ponderazione delle risultanze probatorie in fatto spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali evidenti o surrettizie violazioni di legge; motivi che chiedono mera riconsiderazione del fatto sono inammissibili
  • Le eccezioni relative alla legittimazione o regolare costituzione della parte civile devono essere proposte immediatamente quando per la prima volta si accerta la regolarità delle parti; se non sollevate tempestivamente, sono precluse in sede di impugnazione
  • Ricorsi che ripropongono doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito e consistono in valutazioni fattuali sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.