Cassazione Penale, Sentenza n. 40483/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione della tempestività della querela (presunta contraddittorietà sulle date in cui la persona offesa avrebbe avuto piena conoscenza dello stato di insolvenza); 2) doglianza sulla configurabilità del reato previsto dall'art. 641 c.p., con critiche sulla sussistenza dell'elemento oggettivo (esposizione debitoria, trasferimenti di animali) e dell'elemento soggettivo (preordinato proposito di non adempiere e dissimulazione); 3) censura di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale rispetto agli elementi indicati a prova della consapevolezza dello stato di insolvenza (denuncia di smarrimento, trasferimento degli ovini, costituzione di fondo patrimoniale); 4) violazione delle norme processuali (artt. 74 e 82 c.p.p.) con riferimento alla legittimazione della parte civile diversa dal soggetto indicato nel capo di imputazione, contestazione ritenuta tardiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi reiterativi, meramente fattuali e manifestamente infondati. Sulla tempestività della querela ha confermato che il termine decorre dalla piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto la querela tempestiva in relazione alla ricezione della diffida del 27/07/2018. Quanto alla sussistenza del reato ex art. 641 c.p., la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha tratto argomenti indiziari seri e univoci (esposizione debitoria, richiesta di restituzione di 500 capi, trasferimento dei restanti capi a una società costituita con ruolo formale della moglie, silenzio e denuncia di smarrimento di oltre 1700 animali, costituzione di un fondo patrimoniale) idonei a comprovare lo stato di insolvenza e la condotta dissimulatoria. Il motivo relativo alla legittimazione della parte civile è stato dichiarato tardivo e precluso perché la costituzione della parte civile era avvenuta in udienza senza contestazioni immediate. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado.
Norme richiamate
La norma è stata applicata richiedendo la prova degli elementi oggettivo e soggettivo; la Corte ha ritenuto ammissibile desumere la condizione di insolvenza e il proposito di non adempiere da indizi pre e post contrattuali (esposizione debitoria, trasferimenti di beni, silenzio, denuncia di smarrimento, costituzione di fondo patrimoniale)
La decadenza per la querela decorre dalla piena cognizione dei fatti; il mero sospetto non è sufficiente e l'onere di provare la tardività grava su chi la deduce
Richiamato nel ricorso in relazione alla tempestività della querela; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione prospettata dal ricorrente, ritenendo coerente la motivazione sulla data di piena conoscenza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per il riassunto dei motivi di impugnazione nel rispetto delle norme procedurali sulla presentazione del ricorso
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La trattazione del ricorso si è svolta con procedimento scritto ai sensi della norma
Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimazione della parte civile; la Corte ha ritenuto l'eccezione tardiva e preclusa
artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen.
Applicati per affermare che l'eccezione relativa alla regolare costituzione della parte civile, se non proposta immediatamente all'accertamento, resta preclusa e non può essere sollevata successivamente in appello o in cassazione
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La tempestività della querela decorre dalla data in cui la persona offesa ha piena e certa conoscenza del fatto: mere fasi interlocutorie o sospetti non bastano a far decorrere il termine
- L'onere di dimostrare la tardività della querela grava su chi la eccepisce; incertezza non favorevole al ricorrente può comportare la dichiarazione di tempestività
- La condizione di insolvenza al momento della assunzione dell'obbligazione e il proposito preordinato di non adempiere possono essere provati anche per via indiziaria, valutando comportamento antecedente e conseguente all'inadempimento (esposizione debitoria, trasferimenti patrimoniali, silenzio, denunce postume)
- La valutazione e la ponderazione delle risultanze probatorie in fatto spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali evidenti o surrettizie violazioni di legge; motivi che chiedono mera riconsiderazione del fatto sono inammissibili
- Le eccezioni relative alla legittimazione o regolare costituzione della parte civile devono essere proposte immediatamente quando per la prima volta si accerta la regolarità delle parti; se non sollevate tempestivamente, sono precluse in sede di impugnazione
- Ricorsi che ripropongono doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito e consistono in valutazioni fattuali sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie
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