Sentenza del 28/12/2022 n. 6372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Irpef - Pensione integrativa per i dipendenti pubblici -. Nuova disciplina agevolativa introdotta dal d.lgs. 252/2005 - Ambito di applicazione - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione sull'applicabilità della nuova disciplina agevolativa (d.lgs. 252/2005) alle pensioni integrative dei dipendenti pubblici. Il ricorrente sosteneva che ai fondi pensione per i pubblici dipendenti dovesse applicarsi la normativa introdotta dal d.lgs. 252/2005; l'Amministrazione sosteneva l'applicabilità della nuova disciplina o comunque un diverso regime fiscale.
La decisione
La decisione ha stabilito che, in assenza dell'attuazione della delega prevista dalla legge n. 243/2004 mediante norme attuative e di dettaglio, la riforma della previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005 non è applicabile al settore del pubblico impiego. Pertanto ai fondi pensione per i dipendenti pubblici continua ad applicarsi la previgente disciplina del d.lgs. 124/1993. Inoltre l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 252/2005 è stato interpretato come norma a titolo prospettico: si applica soltanto ai dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto alla pensione complementare dalla data del 01.01.2008 (o dall'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005).
Norme richiamate
d.lgs. 252/2005 (art. 11 co. 6)
Norma applicabile in via prospettica: si applica solo ai dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto alla pensione complementare a partire dal 01/01/2008 (o dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 252/2005). Non produce effetti estensivi retroattivi in assenza di norme attuative della delega.
Prevedeva una delega al Governo per la revisione della disciplina pensionistica; la mancata emanazione delle norme attuative ha impedito l'estensione della riforma ai lavoratori pubblici secondo le modalità previste dalla delega.
d.lgs. 124/1993
Disciplina previgente applicabile ai fondi pensione dei dipendenti pubblici, che resta operativa finché non siano emanate norme attuative valide per estendere la nuova disciplina al pubblico impiego.
d.lgs. 546/1992 (art. 40, 43, 45)
Norme di rito in materia di contenzioso tributario richiamate per il procedimento; utilizzate come riferimento procedurale nei ricorsi contro l'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La modifica normativa richiedente una delega o norme attuative non può essere estesa al settore interessato sino a quando tali norme attuative non siano state effettivamente emanate.
- Le disposizioni di riforma che recano clausole temporali o condizioni di efficacia devono essere interpretate in senso prospettico: applicazione limitata ai fatti maturati dalla data indicata dalla norma.
- In assenza di espressa previsione attuativa, continua a trovare applicazione la disciplina previgente per i soggetti già regolati da norme speciali (es. pubblico impiego).
- Nel contenzioso tributario è rilevante verificare la data in cui è sorto il diritto (data di maturazione della posizione pensionistica) per determinare quale regime normativo sia applicabile.
- Chi intende contestare l'applicabilità di una nuova disciplina deve verificare non soltanto la norma primaria ma anche l'esistenza di decreti attuativi o disposizioni di dettaglio necessarie per l'estensione al settore specifico.
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