Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6340 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - A mezzo PEC - A mezzo posta raccomandata - Possibilità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della validità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC o posta raccomandata; si discute se la notifica via PEC sia ammessa e, in quali limiti, con riferimento alle regole del D.P.R. n. 68/2005 e all'applicazione delle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

La decisione

la Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita mediante posta elettronica certificata conformemente al D.P.R. 11.02.2005, n. 68, se l'indirizzo PEC del destinatario risulta dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC ma che ne abbiano fatto richiesta, è valida la notifica all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della richiesta. In tali ipotesi si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Conseguenza pratica: la notifica via PEC effettuata secondo questi criteri è valida; il ricorso viene quindi respinto nella parte che impugnava la notifica quando questa è avvenuta nei modi sopra indicati

Norme richiamate

  • D.P.R. 11.02.2005, n. 68

    disciplinando l'uso della posta elettronica certificata per le notificazioni, consente la notifica della cartella all'indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC; stabilisce le modalità tecniche e la legittimazione all'uso della PEC per atti di riscossione

  • D.P.R. 29.09.1973, n. 600, art. 60

    D.P.R. 29.09.1973, n. 600, art. 60

    applicate le regole sull'efficacia e sui presupposti della notifica (data di perfezionamento, opposizioni procedurali collegate all'indirizzo del destinatario); dunque le previsioni sul termine e sugli effetti della notifica si estendono anche alle notifiche eseguite via PEC nei casi previsti

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento via PEC è valida se l'indirizzo è reperibile nell'INI-PEC; prima di impugnare verificare l'iscrizione nell'INI-PEC
  • I soggetti obbligati per legge ad avere PEC (es. persone giuridiche, professionisti iscritti negli elenchi obbligatori) sono individuati tramite INI-PEC e le notifiche indirizzate a quegli indirizzi sono efficaci
  • I privati non obbligati possono rendere valida la notifica via PEC soltanto se hanno richiesto espressamente l'inserimento e hanno dichiarato un indirizzo PEC: la notifica a quell'indirizzo è operativa come per gli obbligati
  • L'art. 60 del DPR 600/1973 stabilisce le conseguenze giuridiche della notifica (data di perfezionamento, presunzioni): queste regole si applicano anche alle notifiche via PEC nei casi consentiti
  • Limiti pratici: se l'indirizzo PEC non è presente nell'INI-PEC o non è stato validamente dichiarato, oppure se la notifica PEC non produce prova di avvenuta ricezione, la notifica può essere censurata; è necessario verificare ricevute elettroniche e log di consegna
  • Linee di difesa consigliate per il contribuente: controllare e aggiornare tempestivamente l'iscrizione INI-PEC, conservare le evidenze di mancata disponibilità della casella PEC o di inesistenza dell'indirizzo, proporre impugnazione solo se sussistono elementi probatori della inesistenza o inefficacia della notifica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.