Sentenza del 28/12/2022 n. 6333 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Capacità processuale del soggetto fallito - Permane - Ragioni - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica della capacità processuale del soggetto fallito nel giudizio di appello: se la dichiarazione di fallimento fa venir meno la capacità processuale della società che aveva proposto appello e quali siano gli effetti nel caso in cui la Curatela non sia stata autorizzata dal giudice delegato a costituirsi in appello.
La decisione
La Corte ha stabilito che la capacità processuale del soggetto fallito permane nonostante la declaratoria di fallimento. Se la Curatela non è stata autorizzata dal giudice delegato a costituirsi nel giudizio di appello, la causa prosegue per la parte che originariamente agiva in proprio. La decisione sottolinea che il fallimento non elimina la capacità processuale del fallito, il quale può avere interesse a difendersi in vista di un eventuale ritorno in bonis.
Norme richiamate
legge n. 546/1992, art. 43
L'articolo riguarda la capacità processuale nel processo tributario; è stato interpretato nel senso che la declaratoria di fallimento non annulla automaticamente la capacità processuale del soggetto fallito.
legge n. 546/1992, art. 68
L'articolo concerne profili procedurali relativi alla rappresentanza e alle vicende dell'azione in caso di fallimento o di sostituzione delle parti; è stato richiamato per affermare che, in assenza di autorizzazione del giudice delegato alla Curatela, la prosecuzione del giudizio avviene in capo alla parte originaria.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente la perdita della capacità processuale del debitore: il procedimento può proseguire in capo al soggetto fallito se la Curatela non interviene o non è autorizzata.
- Il curatore fallimentare deve ottenere l'autorizzazione del giudice delegato per costituirsi nel giudizio di appello; senza tale autorizzazione la Curatela non può sostituirsi validamente alla parte originaria.
- In assenza di tempestiva autorizzazione alla Curatela, gli atti processuali proseguono rispetto alla parte che originariamente aveva agito, preservando il diritto della società fallita a difendersi se e quando tornerà in bonis.
- Per le amministrazioni controparte è necessario verificare lo stato di rappresentanza del controinteressato (es. eventuale fallimento) e l'eventuale presenza dell'autorizzazione del giudice delegato; in caso di mancata autorizzazione, non può essere automaticamente invocata la estinzione della capacità processuale.
- Prassi consigliata per i curatori: richiedere tempestivamente l'autorizzazione del giudice delegato per proseguire o influire sul giudizio pendente, al fine di non perdere la possibilità di esercitare i diritti processuali della massa fallimentare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 dic 2022Sentenza del 28/12/2022 n. 6331 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 28 dic 2022Sentenza del 28/12/2022 n. 6332 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 28 dic 2022Sentenza del 28/12/2022 n. 6336 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 28 dic 2022Sentenza del 28/12/2022 n. 6337 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 28 dic 2022Sentenza del 28/12/2022 n. 6340 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 28 dic 2022Sentenza del 28/12/2022 n. 6342 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →