Sentenza del 28/12/2022 n. 6331 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Presentazione della domanda di definizione agevolata e versamento della prima rata - Effetti sul giudizio pendente - Estinzione per cessata materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. 546/92, ritenendo che la produzione in giudizio della domanda di definizione agevolata ricevuta dall'Ufficio e della prova del versamento della prima rata costituiscano elementi idonei a dimostrare la definizione della lite e quindi la sopravvenuta irrilevanza della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha prodotto in giudizio la domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.118/19 (richiamando la disciplina delle definizioni agevolate) ricevuta dall'Ufficio e ha prodotto la prova del versamento della prima rata dovuta; la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6 richiamato, e si è chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n.118/2019
La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie; la sua applicazione, ove l'istanza sia ricevuta dall'Ufficio e sia dimostrato il pagamento della prima rata, consente la definizione della lite oggetto del giudizio.
art. 6 d.l. 119/2018
Richiamata nella motivazione come riferimento alla categoria di liti definibili; interpreta la portata soggettiva/oggettiva delle controversie ammessa alla definizione agevolata.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Ai sensi di questa norma il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere quando sopravvengono cause che rendono irrilevante la decisione sulla domanda principale; qui la domanda di definizione e il pagamento hanno prodotto tale effetto.
art. 46 d.lgs. 546/1992
Richiamato congiuntamente per i profili procedurali connessi all'estinzione del giudizio; nella sentenza è stato interpretato nella funzione di regolamentare le conseguenze processuali della definizione agevolata.
Massime di principio
- Se in un processo tributario il contribuente produce la domanda di definizione agevolata ricevuta dall'Ufficio e la prova del versamento della prima rata, e la controversia rientra tra quelle previste dalla norma di definizione, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- E' fondamentale che la domanda sia effettivamente ricevuta dall'Amministrazione e che venga provato il pagamento della prima rata: la sola presentazione dell'istanza senza ricevuta o senza pagamento non è normalmente sufficiente.
- Verificare previamente che la specifica controversia sia espressamente compresa nell'ambito soggettivo e oggettivo della norma di definizione agevolata; in caso contrario la produzione dell'istanza non produrrà estinzione.
- Occorre depositare tempestivamente in giudizio la documentazione che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio e l'avvenuto versamento, per consentire al giudice di pronunciarsi sull'estinzione senza ulteriori indagini.
- L'estinzione per cessata materia del contendere determina la fine del processo senza decisione sul merito della pretesa; quindi la definizione ha efficacia estintiva rispetto alla controversia definita.
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