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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6331 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Presentazione della domanda di definizione agevolata e versamento della prima rata - Effetti sul giudizio pendente - Estinzione per cessata materia del contendere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. 546/92, ritenendo che la produzione in giudizio della domanda di definizione agevolata ricevuta dall'Ufficio e della prova del versamento della prima rata costituiscano elementi idonei a dimostrare la definizione della lite e quindi la sopravvenuta irrilevanza della controversia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prodotto in giudizio la domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.118/19 (richiamando la disciplina delle definizioni agevolate) ricevuta dall'Ufficio e ha prodotto la prova del versamento della prima rata dovuta; la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6 richiamato, e si è chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n.118/2019

    La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie; la sua applicazione, ove l'istanza sia ricevuta dall'Ufficio e sia dimostrato il pagamento della prima rata, consente la definizione della lite oggetto del giudizio.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    Richiamata nella motivazione come riferimento alla categoria di liti definibili; interpreta la portata soggettiva/oggettiva delle controversie ammessa alla definizione agevolata.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Ai sensi di questa norma il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere quando sopravvengono cause che rendono irrilevante la decisione sulla domanda principale; qui la domanda di definizione e il pagamento hanno prodotto tale effetto.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    Richiamato congiuntamente per i profili procedurali connessi all'estinzione del giudizio; nella sentenza è stato interpretato nella funzione di regolamentare le conseguenze processuali della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Se in un processo tributario il contribuente produce la domanda di definizione agevolata ricevuta dall'Ufficio e la prova del versamento della prima rata, e la controversia rientra tra quelle previste dalla norma di definizione, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • E' fondamentale che la domanda sia effettivamente ricevuta dall'Amministrazione e che venga provato il pagamento della prima rata: la sola presentazione dell'istanza senza ricevuta o senza pagamento non è normalmente sufficiente.
  • Verificare previamente che la specifica controversia sia espressamente compresa nell'ambito soggettivo e oggettivo della norma di definizione agevolata; in caso contrario la produzione dell'istanza non produrrà estinzione.
  • Occorre depositare tempestivamente in giudizio la documentazione che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio e l'avvenuto versamento, per consentire al giudice di pronunciarsi sull'estinzione senza ulteriori indagini.
  • L'estinzione per cessata materia del contendere determina la fine del processo senza decisione sul merito della pretesa; quindi la definizione ha efficacia estintiva rispetto alla controversia definita.

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