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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6337 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Presentazione della domanda di definizione agevolata e versamento della prima rata - Effetti sul giudizio pendente - Estinzione per cessata materia del contendere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto la domanda di definizione agevolata è stata ricevuta dall'Ufficio e il ricorrente ha dimostrato il pagamento della prima rata. L'estinzione è stata pronunciata ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. 546/1992.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prodotto in giudizio la domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118/2019, ricevuta dall'Ufficio, e la prova del versamento della prima rata dovuta. La questione è se tale produzione determini la cessazione della materia del contendere per la lite tributaria rientrante tra quelle definibili.

Norme richiamate

  • d.l. n. 118/2019, art. 6

    L'art. 6 disciplina la definizione agevolata di specifiche controversie tributarie; la presentazione dell'istanza e la prova del versamento della prima rata dimostrano l'avvenuta definizione della lite rispetto alle fattispecie ricomprese.

  • d.lgs. 546/1992, art. 46

    Richiamato quale norma processuale di riferimento che regola gli effetti della definizione sulle controversie pendenti; utilizzato dal giudice per qualificare l'azione estintiva conseguente alla definizione agevolata.

  • d.lgs. 546/1992, art. 61

    Norma che disciplina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere; applicata dal giudice per dichiarare l'estinzione una volta comprovata la definizione e il pagamento previsto.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio dell'istanza di definizione agevolata ricevuta dall'Ufficio, unitamente alla prova del versamento della prima rata, integra i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la lite rientra nelle fattispecie definibili dalla norma di settore.
  • Il giudice deve verificare due elementi essenziali: (1) che la domanda di definizione sia effettivamente stata presentata e ricevuta dall'Amministrazione, e (2) che sia stato effettuato il versamento previsto (almeno della prima rata). In assenza di uno di questi elementi l'estinzione non è automatica.
  • La definizione agevolata produce effetti estintivi anche se la controversia è già pendente in giudizio, purché la definizione copra gli specifici crediti oggetto del contendere.
  • In situazioni analoghe è opportuno produrre in udienza e allegare documentazione ufficiale (ricevuta di protocollazione dell'Ufficio e quietanza bancaria o altra prova di pagamento) per consentire al giudice di accertare immediatamente i presupposti dell'estinzione.
  • Se la domanda di definizione o il pagamento sono viziati, incompleti o relativi a importi/periodi non corrispondenti alla lite, l'estinzione può essere esclusa; pertanto occorre controllare la corrispondenza materiale tra l'oggetto della definizione e quello della controversia.

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