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Sentenza

Sentenza n. 2706/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 551/2024, depositata e resa pubblica il 19 dicembre 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 618/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 9 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202503629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per quattro annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 551/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, e aveva condannato il Ministero alla consegna della carta. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 9 maggio 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per le annualità indicate, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale; il termine deve risultare inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l'obbligata è una pubblica amministrazione e persiste l'inadempimento.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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