Cassazione Penale, Sentenza n. 25612/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di 1 anno, 11 mesi e 4 giorni per il reato di incendio aggravato commesso il 12/03/2014. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le precedenti condanne fossero remote, che svolgesse attività lavorativa (autista presso impresa del fratello), che non avesse pendenze successive al fatto del 2014 e che avesse in ogni caso formalmente ammesso la partecipazione pur negando di avere materialmente cagionato l'incendio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato che il giudizio sull'affidamento in prova si fonda su una prognosi basata sulla condotta successiva al reato e sulla osservazione della personalità del condannato; ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il curriculum criminale (preesistenti condanne e collegamenti emersi con ambienti di criminalità), la gravità del fatto e la carente prova di un processo di emenda non consentivano di accordare l'affidamento in prova. Ha altresì osservato che lo svolgimento di un'attività lavorativa e la mera ammissione formale non sono di per sé sufficienti a dimostrare la perdita della pericolosità sociale. La Corte ha inoltre confermato l'ammissione alla detenzione domiciliare disposta dal Tribunale e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione basata su una valutazione prognostica: il giudice deve valutare la condotta successiva al reato e l'evoluzione della personalità del condannato per accertare l'avvio di un processo di emenda e la prevenzione del pericolo di recidiva. Tale valutazione ammette discrezionalità del giudice di merito purché adeguatamente motivata.
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Riferimento ai limiti di pena e al titolo di reato che incidono sull'ammissibilità a varie misure alternative; disciplina la possibilità di misure alternative differenti (es. detenzione domiciliare) quando l'affidamento in prova non è ritenuto idoneo.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova dipende da una valutazione prognostica centrata sulla condotta e sulla personalità del condannato dopo il fatto: lavoro stabile o ammissione della partecipazione non sono automaticamente sufficienti.
- Precedenti penali, anche se remoti, e eventuali collegamenti con contesti criminosi rilevano nella valutazione della pericolosità sociale e possono precludere l'affidamento.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta e graduazione delle misure alternative; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è carente, illogica o contraddittoria.
- Se non risulta provato un adeguato processo di emenda, può essere preferita una misura di carattere più contenitivo (es. detenzione domiciliare) purché sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.
- La motivazione può essere anche sintetica ma deve offrire una ricognizione coerente degli elementi di giudizio che hanno portato alla decisione.
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