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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24181/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. contro la precedente sentenza della Corte di cassazione n. 29015/2020, che aveva accolto i ricorsi dell'ENAC e dell'INPS, cassato la decisione di merito e rigettato la domanda originaria del lavoratore relativa al trattamento di fine rapporto/indennità di fine servizio spettante al personale transitato dalla Direzione generale dell'Aviazione civile ai ruoli dell'ENAC. Secondo il ricorrente, la precedente decisione sarebbe viziata da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., derivante dall'erronea interpretazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997 in combinato disposto con l'art. 1 dello stesso decreto. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio, ma investissero esclusivamente l'interpretazione di norme di diritto e quindi questioni estranee al rimedio di cui all'art. 391 bis c.p.c. In particolare, ha ribadito che l'errore revocatorio consiste solo in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, mentre gli errori di giudizio e di interpretazione normativa integrano eventualmente error iuris, non revocazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il rimedio revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione non può essere utilizzato per contestare l'interpretazione di norme giuridiche o la valutazione della fattispecie, poiché tali doglianze appartengono all'error iuris e non all'errore di fatto.
  • L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto decisivo inesistente o abbia negato l'esistenza di un fatto decisivo positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e decisione.
  • La falsa percezione del contenuto di una norma non integra errore revocatorio; al più può tradursi in errore di diritto, censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione nei limiti consentiti.
  • Quando il ricorso per revocazione è costruito come critica alla precedente interpretazione della disciplina sostanziale, esso è inammissibile perché esula dal perimetro dell'art. 391 bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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