Cassazione Penale, Sentenza n. 49593/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/03/2022 che ha rideterminato la pena complessiva per reato continuato e fissato la pena per un fatto giudicato con rito abbreviato (sentenza del Tribunale di Ravenna 28/11/2016). Il difensore ha censurato la mancata applicazione della decurtazione di un terzo prevista per i reati accertati con rito abbreviato ai fini della quantificazione dell'aumento per continuazione, con particolare incertezza se la riduzione fosse stata applicata alla pena pecuniaria indicata in euro 150.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato l'ambiguità del provvedimento impugnato circa l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato, in particolare rispetto alla pena pecuniaria. Richiamata la giurisprudenza secondo cui l'aumento per continuazione opera dopo la diminuzione premiale dell'art. 442 c.p.p. e deve risultare espressamente in motivazione, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione e ha rinviato al Tribunale di Bologna - Ufficio del giudice per le indagini preliminari per nuovo giudizio sul punto. La Corte non ha effettuato direttamente la rettifica perche non era possibile in presenza di incertezza sulla volontà del giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Norma competente per le funzioni del giudice dell'esecuzione in materia di rideterminazione della pena in esecuzione; il provvedimento impugnato è un ordine emesso in base a tale disposizione
Prevede l'aumento di pena per la continuazione; la Corte afferma che l'aumento va quantificato tenendo conto della riduzione premiale derivante dal rito abbreviato quando il reato satellite è stato giudicato con tale rito
Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la riduzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere computata anche nell'aumento per continuazione
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in casi determinati, di decidere in luogo del giudice di merito; nella fattispecie la Corte ha ritenuto impossibile decidere direttamente a causa dell'incertezza sui calcoli del giudice dell'esecuzione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita, Rv. 281617)
Principio secondo cui l'aumento per continuazione, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, è soggetto alla riduzione premiale dell'art. 442 c.p.p.; il giudice deve indicare in motivazione di avere tenuto conto di tale riduzione, che e aritmeticamente determinata
Massime di principio
- Se uno o piu reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, l'aumento di pena per continuazione deve essere calcolato tenendo conto della diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p.
- Il giudice che ridetermina la pena in esecuzione deve esplicitare in motivazione di avere applicato la riduzione premiale; la riduzione e aritmeticamente predeterminata e quindi non richiede una motivazione sul quantum
- La quantificazione deve essere chiara sia per la pena detentiva sia per la pena pecuniaria: ambiguità nei numeri porta all'annullamento e al rinvio
- Se dalla motivazione non risulta con certezza l'operazione aritmetica compiuta, la Corte di cassazione annulla e rinvia invece di sostituirsi al giudice dell'esecuzione
- In casi simili, il difensore dovrebbe contestare l'omessa o non esplicita applicazione della diminuzione e chiedere la specificazione dei calcoli nella motivazione ovvero l'annullamento con rinvio
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