Sentenza del 14/12/2020 n. 163 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE - Cessionario o committente - Obbligo di regolarizzare l'operazione - Contenuto -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestationi di sanzioni IVA (anno 2010) per la presunta omissione, da parte della ___ s.r.l. (poi incorporata nella ___ S.p.A.), della regolarizzazione di fatture relative ad acquisti qualificati come non imponibili nell'ambito di una cessione triangolare con destinatario finale in Corea del Sud. L'Ufficio ha sostenuto l'assenza dei presupposti per la non imponibilità (trasporto/spedizione all'estero non eseguito a cura/nome del primo cedente, assenza di terzietà, incongruenze nei documenti di trasporto e doganali), e perciò l'obbligo del cessionario di regolarizzare le fatture; la ricorrente ha dedotto che le fatture dovevano considerarsi non imponibili per la comune volontà delle parti e per l'effettiva esportazione, oltre a richiamare l'obbligo limitato del cessionario a un controllo formale della fattura e non a un controllo sostanziale della qualificazione fiscale dell'operazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Il giudice ha ritenuto che: (i) l'elemento oggettivo dell'operazione triangolare (destinazione effettiva fuori dal territorio doganale) risultava dalla comune volontà contrattuale e dall'effettiva esportazione verso il destinatario extra-UE; (ii) l'obbligo del cessionario (___) ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.lgs. n. 471/1997 si limita al controllo di regolarità formale della fattura (cronologia di ricezione e presenza dei requisiti essenziali ex art. 21 DPR 633/1972) e non impone un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione; (iii) era quindi carente il presupposto soggettivo per l'applicazione della sanzione per omessa regolarizzazione. Sono state compensate fra le parti le spese del grado.
Norme richiamate
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Stabilisce l'obbligo per il cessionario/committente di 'regolarizzare' l'operazione posta in essere dal cedente/prestatore con fattura irregolare; la Corte territoriale lo interpreta come obbligo limitato al controllo formale della fattura (cronologia di ricezione e requisiti essenziali) e non come obbligo di verificare la corretta qualificazione fiscale sostanziale dell'operazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Individua i requisiti essenziali della fattura; la decisione richiama tali elementi come oggetto del controllo formale che il cessionario deve svolgere ai fini dell'art. 6, co. 8 D.lgs. 471/1997.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 8, comma 1, lett. a)
Norma che regola i presupposti della triangolazione non soggetta a IVA (trasporto o spedizione all'estero eseguiti direttamente a cura o a nome del primo cedente); l'Ufficio ne aveva dedotto la mancata applicazione nel caso concreto, mentre il giudice ha ritenuto prevalente la valutazione sulla comune volontà e sulla documentazione che attesta l'esportazione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Previsione che ammette la compensazione delle spese di lite per ragioni di eccezionale complessità; applicata dal giudice per compensare le spese del grado considerata la materia complessa e i recenti indirizzi giurisprudenziali.
Massime di principio
- Il cessionario/committente, ai sensi dell'art. 6 co. 8 D.lgs. 471/1997, è obbligato solo a un controllo formale delle fatture ricevute: verificare il rispetto dei termini di ricezione e la presenza degli elementi essenziali indicati dall'art. 21 DPR 633/1972, non a rivedere la qualificazione fiscale sostanziale dell'operazione.
- La qualificazione di una operazione come triangolazione non imponibile può essere fondata sulla comune volontà contrattuale delle parti e sulla documentazione che dimostra la destinazione extra-UE; non sempre è necessaria la prova che il trasporto sia stato compiuto a nome/curad el primo cedente, se la rappresentazione contrattuale e documentale sin dall'origine indicano una triangolazione.
- Per minimizzare il rischio di contestazioni, il cessionario dovrebbe conservare documentazione formale chiara: contratti che evidenziano la comune volontà di triangolare, conferme d'ordine, documenti di trasporto e di esportazione, bolle doganali e prove di effettiva spedizione/arrivo al destinatario extra-UE.
- Se il trasporto o la gestione logistica è eseguita dal cessionario o da soggetti riconducibili al cedente (assenza di terzietà), aumenta il rischio che l'Amministrazione fiscale contesti la non imponibilità; è quindi prudente utilizzare vettori terzi e fatture dei corrieri che dimostrino la consegna all'estero.
- In presenza di errori documentali (es. bolle doganali compilate male) è importante attivare prontamente le rettifiche amministrative e conservare evidenza delle tempestive richieste di rettifica o dei motivi per cui la rettifica non è stata assentita dalle autorità competenti.
- Se il cedente ha già riconosciuto l'irregolarità o ha definito la posizione con l'Ufficio, il cessionario può essere meno esposto a sanzioni se ha adempiuto al controllo formale richiesto; in caso di dubbi rilevanti, considerare l'adesione amministrativa o il preventivo chiarimento con l'Amministrazione per ridurre il rischio di sanzioni.
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