Sentenza del 14/12/2020 n. 92 - Comm. Trib. II grado di Trento
IVA - Domanda di rimborso - Modalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso relativo alla decorrenza del termine per la richiesta di rimborso IVA: se la domanda di rimborso si considera già presentata con la compilazione della dichiarazione annuale nel quadro relativo al credito o se occorre la presentazione del modello di rimborso per considerare la domanda validamente proposta; conseguente determinazione del termine applicabile (prescrizione decennale vs decadenza biennale ex art.21, comma 2, d.lgs. n.546/1992).
La decisione
La Corte ha ritenuto che la domanda di rimborso IVA si considera già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito. La presentazione del modello di rimborso ha natura procedimentale e costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio dell'esecuzione del rimborso, ma non l'atto originario della domanda. Di conseguenza la pretesa è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale e non alla decadenza biennale di cui all'art.21, comma 2, d.lgs. n.546/1992.
Norme richiamate
La norma sulla decadenza biennale non si applica alla domanda di rimborso IVA che risulti già proposta tramite dichiarazione annuale; pertanto non opera la decadenza biennale prevista da tale articolo.
normativa IVA relativa alla dichiarazione annuale e al rimborso
La dichiarazione annuale, mediante la compilazione del quadro crediti, integra la manifestazione di volontà e l'allegazione dei presupposti sostanziali per la domanda di rimborso; il modello di rimborso è un atto procedimentale per l'esigibilità ed esecuzione del credito.
Massime di principio
- La compilazione del quadro crediti nella dichiarazione annuale può essere considerata atto idoneo a far nascere la domanda di rimborso IVA; non è necessario considerare irrimediabilmente la dichiarazione come inidonea fino alla presentazione del modello di rimborso.
- Il termine che tutela l'azione a vantaggio del contribuente è la prescrizione ordinaria decennale e non la decadenza biennale prevista per altri rimedi processuali; quindi, per valutare la perdita del diritto occorre fare riferimento alla prescrizione.
- La presentazione del modello di rimborso resta però importante: costituisce l'adempimento necessario per rendere il credito esigibile e per avviare il procedimento di erogazione; va quindi presentato per tempo per non ritardare l'ottenimento del rimborso.
- In caso di contestazione temporale da parte dell'amministrazione, il contribuente dovrà dimostrare che la dichiarazione conteneva la manifestazione di volontà e gli elementi necessari per configurare la domanda di rimborso.
- Distinguere sempre tra profili sostanziali (nascita del diritto al rimborso) e profili processuali/amministrativi (avvio dell'iter di esecuzione del rimborso): la prima può interrompere o sospendere termini di prescrizione diversi dalle decadenze procedimentali.
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