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Sentenza

Sentenza del 14/12/2020 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contratti di locazione immobiliare - applicazione IVA facoltativa - applicazione dell'imposta di registro - conflitto con il principio di alternatività - non sussiste - applicazione cumulativa - è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione, anche nei casi in cui fosse stata esercitata l'opzione per l'IVA, del tributo di registro con aliquota dell'1% prevista dall'art. 40, comma 1‑bis, del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che tale applicazione confliggesse con il primato eurounitario dell'IVA e con il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA.

La decisione

Il giudice ha respinto il profilo di conflitto: la disciplina domestica (art. 40, co. 1‑bis, d.P.R. 131/86) è compatibile con il diritto UE e con il principio di alternatività. È stata confermata la possibilità di applicare cumulativamente l'IVA e il tributo di registro nella forma e nell'aliquota prevista (1%) per i contratti di locazione per i quali il contribuente abbia optato per l'IVA, perché il tributo di registro non colpisce la cifra d'affari e quindi non sovrappone la stessa base imponibile assoggettata all'IVA.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1‑bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% ai contratti di locazione per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione dell'IVA

    la norma è stata interpretata come compatibile con l'IVA: l'imposta di registro dell'1% si applica anche quando è stata esercitata l'opzione per l'IVA, poiché si tratta di un tributo non assoggettato sulla cifra d'affari e quindi non in conflitto con l'imposizione sul consumo rappresentata dall'IVA

Massime di principio

  • L'opzione per l'applicazione dell'IVA sui contratti di locazione non esclude, secondo la normativa domestica, l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% prevista dall'art. 40, co. 1‑bis, d.P.R. 131/86.
  • Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA non sussiste automaticamente: se l'imposta nazionale riguarda una base diversa (es. non la cifra d'affari), l'applicazione cumulativa è compatibile con il sistema IVA europeo.
  • Per valutare la compatibilità con il diritto UE è fondamentale determinare se la tassa nazionale colpisce la medesima base imponibile dell'IVA; se non la colpisce (come nel caso del tributo di registro inteso come tributo sull'atto), difficilmente si configura un conflitto con il primato dell'IVA.
  • In contenziosi analoghi conviene verificare: (a) se è stata esercitata l'opzione per l'IVA; (b) la natura e la base del tributo nazionale reclamato (se grava sulla cifra d'affari o su altro presupposto); (c) l'effettiva sovrapposizione tra le basi imponibili prima di dedurre un conflitto con il diritto UE.
  • La soluzione praticabile è che l'amministrazione può richiedere l'imposta di registro prevista dalla norma nazionale anche quando è scelta l'imposizione IVA, salvo che non emerga una sovrapposizione di base imponibile che renda la tassazione doppia sulla stessa fattispecie economica.

Testo integrale

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