Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/12/2020 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - Cassazione - rinvio - omessa riassunzione - definitività dell'atto impugnato - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento derivante da 5 avvisi di accertamento. Il giudizio era giunto in Cassazione che, con sentenza depositata il 20.03.2015, aveva cassato e rinviato la causa alla CTR. La causa non è stata riassunta nei termini previsti, con conseguente estinzione del processo. La questione centrale è se la definitività dell'accertamento e il decorso dei termini di prescrizione/decadenza per la riscossione vanno ancorati alla notifica originaria dell'avviso (art. 25 DPR 602/73 richiamato dal ricorrente) oppure alla scadenza del termine per la riassunzione dopo il rinvio (posizione dell'Amministrazione e della giurisprudenza di legittimità), con riflessi sulla tempestività della cartella e sulla decadenza o prescrizione del credito erariale.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado. Si è uniformata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 32276/2018, 19476/2016, 21143/2015, 23502/2016, 4574/2015) nel senso che l'omessa o tardiva riassunzione del giudizio dopo rinvio della Cassazione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e la conseguente definitività dell'atto impositivo. Per effetto di tale definitività, il dies a quo per i termini di decadenza e prescrizione rilevanti per la riscossione va ancorato alla data di scadenza del termine utile per la riassunzione davanti al giudice di rinvio (e non alla sola notifica originaria dell'avviso). Di conseguenza la cartella iscritta a ruolo il 01.08.2016 e notificata il 30.03.2017 è stata ritenuta tempestiva rispetto ai termini rilevanti e l'appello è stato respinto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 art. 63

    L'art. 63 disciplina l'effetto della mancata riassunzione: l'omessa o tardiva riassunzione dopo rinvio determina l'estinzione del processo tributario.

  • d.lgs. 546/1992 art. 68

    Richiamato per collegare la definitività dell'atto processuale alla possibilità per l'Amministrazione di far valere il credito e procedere alla riscossione.

  • DPR 602/1973 art. 14

    Richiamato tra le norme che regolano la riscossione coattiva e i termini entro cui l'Amministrazione può iscrivere a ruolo e riscuotere il credito definitivo.

  • DPR 602/1973 art. 15

    Richiamato come norma rilevante per la disciplina della riscossione e delle conseguenze della definitività dell'accertamento.

  • DPR 602/1973 art. 17

    art. 17, comma 1, lett. c

    Richiamato in relazione al termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo; la Commissione ha interpretato che il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo decorre dalla data di acquisita definitività dell'atto (ossia dalla scadenza del termine per la riassunzione) e non necessariamente dalla sola notifica originaria.

  • DPR 602/1973 art. 25

    Citato dal contribuente quale norma che ancorerebbe i termini di decadenza alla notifica originaria dell'avviso; la Commissione invece ha ritenuto prevalente l'effetto dell'estinzione processuale che determina la definitività ancorata alla scadenza del termine per la riassunzione.

  • cod. civ. art. 2945, comma 3

    Menziionato nel contraddittorio giurisprudenziale (richiamo al dies a quo per termini estintivi), ma la Commissione ha ritenuto che la specificità della materia tributaria e la definitività derivante dall'estinzione processuale prevalgano nell'ancoraggio del decorso.

  • cod. civ. art. 2953

    Richiamato dalle sentenze in materia di prescrizione quinquennale vs decennale; la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità del termine ordinario di 10 anni quando la definitività derivi da estinzione del processo per inattività delle parti.

  • Cass. n. 32276/2018

    Sentenza di riferimento per la Commissione: conferma che l'omessa riassunzione dopo rinvio determina estinzione del processo e la definitività dell'avviso; l'interesse alla riassunzione grava sul contribuente e i termini per riscossione decorrono dalla scadenza del termine per la riassunzione.

  • Cass. n. 19476/2016

    Statuizione analoga: la natura impugnatoria del processo tributario fa sì che l'estinzione per omessa riassunzione comporti la definitività dell'avviso di accertamento (oggetto del giudizio) e che il dies a quo per decadenza/prescrizione sia la scadenza del termine per la riassunzione.

  • Cass. n. 21143/2015

    Affermato che l'Agenzia ha un difetto di interesse ad impugnare la sentenza di rinvio e che l'interesse a riassumere è del contribuente; conferma la tesi secondo cui l'estinzione per omissione di riassunzione rende definitivo l'atto impugnato.

  • Cass. n. 23502/2016

    Conferma che, in caso di estinzione del processo per mancata riassunzione, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del termine per la riassunzione non attuata.

  • Cass. n. 4574/2015

    Ha affermato che non si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni (art. 2953 c.c.) quando la definitività deriva dall'estinzione del processo per inattività delle parti; le cartelle emesse dopo la mancata riassunzione sono tempestive.

  • Cass. n. 556/2016

    Citate in subordine dai giudici di primo grado: interpretazione secondo cui il dies a quo per la decadenza va ancorato alla scadenza del termine per la riassunzione, essendo solo da tale data acquisita la definitività dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • L'omessa o tardiva riassunzione del giudizio tributario dopo rinvio dalla Cassazione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992.
  • L'estinzione del processo per mancata riassunzione converte l'atto impugnato (l'avviso di accertamento) in atto definitivo: la definitività si determina alla scadenza del termine utile per la riassunzione davanti al giudice di rinvio.
  • I termini rilevanti per l'iscrizione a ruolo, la decadenza e la prescrizione del credito si computano, quando la definitività deriva da estinzione per mancata riassunzione, dalla data di scadenza del termine per la riassunzione e non esclusivamente dalla notifica originaria dell'avviso.
  • L'interesse a riassumere il processo ricade sul contribuente: è suo l'onere di vigilare e di riprendere il giudizio dopo il rinvio in Cassazione per evitare la perdita della tutela giurisdizionale e la definitività dell'accertamento.
  • Le cartelle emesse dopo la cessazione dei termini per la riassunzione possono essere tempestive anche se la notifica originaria dell'avviso risale a molti anni prima, purché l'iscrizione a ruolo rispetti i termini che decorrono dalla data di acquisita definitività per mancata riassunzione.
  • Per il contribuente la lezione pratica è controllare i termini processuali dopo ogni rinvio in Cassazione e, se necessario, riassumere tempestivamente il giudizio; diversamente l'Amministrazione potrà efficacemente procedere alla riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.