Sentenza del 14/12/2020 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Savona
Finanza locale - obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento - artt. 7 e 10-bis, c. 8, L. n. 212/2000 - art. 3, c. 1, L. n. 241/1990 - divieto di integrazione postuma della motivazione - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: la Commissione ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento per mancata motivazione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, dello Statuto del Contribuente. Il Comune è stato condannato a rimborsare al ricorrente il contributo unificato di euro 30,00. Le spese seguono la soccombenza; non sono state liquidate spese di difensore in favore del ricorrente che si è difeso personalmente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per totale mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento IMU 2014. L'atto conteneva solo un richiamo generico a norme e all'esecuzione di controlli sulle banche dati e rinviava ad allegati con rendita e importi, ma non indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificavano la pretesa (anche in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale). Il Comune ha invece esposto le ragioni solo in sede di costituzione in giudizio, sostenendo che la moglie del ricorrente era residente in altro Comune e quindi non sussisteva l'agevolazione.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7
Rinvio all'art. 3 della L. 241/1990: gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; la motivazione è componente essenziale dell'atto tributario.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10-bis, comma 8
Per gli atti impositivi l'inosservanza dell'obbligo di motivazione comporta la sanzione di nullità: la mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento è vizio impeditivo della validità dell'atto.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1
Regola generale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi: la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in relazione alle risultanze dell'istruttoria; la motivazione non può essere integrata successivamente.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 2
"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La norma definisce i requisiti per l'agevolazione sull'abitazione principale; il Comune l'ha evocata per negare l'esenzione quando rilevava residenza della moglie in altro Comune, ma tale valutazione doveva essere espressa nell'atto e motivata, non svolta solo in giudizio.
Massime di principio
- La motivazione dell'atto impositivo deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche essenziali (an debeatur e quantum debeatur) in modo che il contribuente possa comprendere e contestare la pretesa; la mera indicazione di norme o allegati numerici non è sufficiente.
- È vietato all'Amministrazione integrare o sostituire, nel corso del giudizio, la motivazione originaria dell'atto: le ragioni esposte per la prima volta in sede di costituzione non sanano il vizio di nullità dell'atto impositivo.
- Per gli atti tributari la mancanza di motivazione integra un vizio di nullità ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, dello Statuto del Contribuente, con conseguente inefficacia dell'accertamento.
- Se l'Amministrazione intende negare agevolazioni (es. abitazione principale), deve farlo chiaramente e motivatamente nell'atto di accertamento, esponendo i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano la decurtazione dell'agevolazione.
- La disciplina dell'art. 21-octies L. 241/1990 e la 'dequotazione' di alcuni vizi formali non autorizzano l'integrazione processuale della motivazione dell'atto: la motivazione è essenza dell'atto e non può essere trattenuta per essere costruita successivamente.
- In casi simili, il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento quando la motivazione è generica o assente; gli enti locali devono curare la completezza motivazionale per evitare nullità e conseguenti rimborsi.
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