Sentenza del 14/12/2020 n. 3449 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche. In primo grado la CTP di Cosenza aveva accolto il ricorso per la mancata notifica di cinque cartelle. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha appellato producendo in appello documentazione attestante la notifica di diverse cartelle; la contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto da un difensore del libero foro e ha proposto appello incidentale; il Comune ha contestato la propria legittimazione passiva.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia, in considerazione dell'interpretazione autentica introdotta dal D.L. 34/2019 e della convenzione del 05.07.2017 che legittima l'autodifesa e la difesa tramite avvocati del libero foro per i giudizi tributari davanti alle Commissioni. Sul merito l'appello principale è stato parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle relative a IRAP e IVA 2007 e 2011 (notificate il 02/03/2015), TARSU 2013 (notificata al marito convivente il 09/06/2015), IRAP e IVA 2009 e 2010 (deposito alla casa comunale ex art.140 c.p.c. il 28/10/2014), IRPEF 2011 (deposito alla casa comunale il 10/03/2015). Non è stata invece provata la notifica della cartella TARSU 2012 per Euro 7.033,31, per la quale si è dichiarata la prescrizione del credito alla data del preavviso di ipoteca. L'appello incidentale della contribuente è stato integralmente rigettato. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto Legge 30.04.2019 n.34 convertito con L. 28.06.2019 n.58, art.4‑novies
Interpretazione autentica che limita l'ambito di applicazione della norma su rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate‑Riscossione: l'art.43, 4° comma, R.D. 1611/1933 si applica quando Ader intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nelle materie convenzionalmente riservate; non impedisce l'impiego di avvocati del libero foro per le liti davanti alle Commissioni tributarie secondo la convenzione 05/07/2017.
Decreto Legge 22.10.2016 n.193, art.1, comma 8 (richiamato dall'art.4‑novies)
Norma interpretata in combinato con art.4‑novies del D.L. 34/2019 per definire i casi di rappresentanza dell'Agenzia e l'operatività dell'Avvocatura dello Stato.
Regio Decreto 30.10.1933 n.1611 (Testo Unico delle leggi sulle spese di giustizia), art.43, comma 4
Riferimento sulla rappresentanza e difesa in giudizio; applicazione circoscritta dalla interpretazione autentica a particolari ipotesi convenzionali e non all'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato.
D.P.R. 29.09.1973 n.602, art.26, comma 1
Principio secondo cui la prova della notifica della cartella può essere fornita mediante relazione di notificazione e/o avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione della copia della cartella stessa.
Codice di Procedura Civile, art.140
Disciplina della notifica mediante deposito alla casa comunale, valida come modalità di notificazione; utilizzata come titolo probatorio per le notifiche depositate in municipio.
Codice di Procedura Civile, art.153
Rimedio della rimessione in termini per il contribuente che dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile, ricadente nell'ambito del contrappeso al procedimento semplificato di notifica postale.
Corte Costituzionale, sent. n.175/2018
Conferma la legittimità dell'art.26 DPR 602/1973 e il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in tema di notifica delle cartelle esattoriali.
Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., ord. 23902/2017 e Cass. 10326/2014 e Cass. 10131/2020
Cass. ord. 23902/2017; Cass. 10326/2014; Cass. 10131/2020
Principi consolidati: la copia dell'avviso di ricevimento o della relata, recante il numero della cartella, è prova idonea della notifica; la copia informale non perde efficacia probatoria salvo disconoscimento preciso e circostanziato; la notifica a mezzo posta eseguita dal concessionario si considera perfezionata dopo 10 giorni dall'avviso di giacenza/deposito.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate‑Riscossione può essere rappresentata in giudizio da avvocati del libero foro per i procedimenti davanti alle Commissioni tributarie in virtù della convenzione e dell'interpretazione autentica; quindi l'appello proposto tramite difensore del libero foro non è automaticamente inammissibile.
- La prova della notifica della cartella esattoriale può essere fornita mediante la sola produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella; non è sempre necessaria la copia dell'atto inserito nel plico.
- La copia informale dell'avviso o della relata ha efficacia probatoria, salvo che il destinatario formuli un disconoscimento preciso e circostanziato; contestazioni generiche sulla conformità non bastano a escluderne l'efficacia.
- La notifica mediante deposito alla casa comunale ex art.140 c.p.c. è valida e rilevante come mezzo di prova della notificazione quando documentata.
- La notifica postale eseguita dal concessionario è considerata perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza/deposito; il contribuente che non abbia avuto conoscenza effettiva può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art.153 c.p.c.
- Se per una specifica cartella non viene fornita prova idonea della notifica, il credito relativo può risultare prescritto alla data del preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente accoglimento del ricorso limitatamente a quella posizione.
- Per contrastare la prova documentale sulle notifiche occorre un disconoscimento dettagliato e circostanziato; le eccezioni generiche non sconvolgono la presunzione di conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione.
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