Cassazione Penale, Sentenza n. 12675/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena pecuniaria di €7.560, comminata con decreto penale del 13/05/2016 (irrevocabile 11/06/2016) quale conversione di 1 mese di reclusione + €60 di multa ai sensi dell'art. 53 L. 24/11/1981 n. 689, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 28/2022) della parte dell'art. 53 che imponeva un valore minimo di conversione di €250/giorno (la Corte ha ritenuto illegittimo il limite minimo di €250, riducendolo a €75). Il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendo che la determinazione originaria fosse conforme alla normativa vigente all'epoca del decreto e che le modifiche successive (e l'art. 459 c.p.p.) non potessero incidere sull'irrevocabilità del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al GIP di Bergamo per un nuovo esame dell'istanza. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di una pena non ancora eseguita, la dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata impone al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena ai sensi dell'art. 30, comma 4, legge 11/03/1953 n. 87 e secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42858/2014): gli effetti pregiudizievoli del giudicato devono essere rimossi finché non siano divenuti irreversibili (cioè finché la pena non sia stata eseguita). La Corte ha inoltre chiarito che la natura pecuniaria della sanzione non ostacola la rideterminazione quando l'esecuzione non è ancora avvenuta.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 (secondo comma)
La norma originaria fissava il valore minimo di conversione della pena detentiva in pecuniaria a €250/giorno; la Corte costituzionale (sent. n. 28/2022) ha dichiarato incostituzionale la parte che imponeva il minimo di €250, incidendo sul trattamento sanzionatorio applicato alla ricorrente.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, quarto comma
Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali
La Corte ha invocato questa disposizione per affermare che, quando la norma applicata si rivela incostituzionale e la pena non è stata eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rimuovere gli effetti penalmente pregiudizievoli del giudicato, procedendo, se necessario, alla rideterminazione della pena.
Richiamato nel provvedimento impugnato (il GIP aveva ritenuto che la modifica fosse di natura processuale); la Cassazione ha comunque ritenuto che la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità impone la verifica e, se del caso, la rideterminazione della pena in sede esecutiva, non potendo la natura processuale della norma precludere automaticamente l'intervento ripristinatorio quando la pena non è stata eseguita.
Indica il criterio di riferimento per il valore giornaliero di conversione; la sentenza ha richiamato la regola del decuplo per il massimo (€2.500) e i parametri che erano stati utilizzati per la determinazione originaria della sanzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 2022
Dichiarando l'illegittimità della parte dell'art. 53 che imponeva il minimo di €250/giorno, ha determinato la necessità di riconsiderare i trattamenti sanzionatori non ancora eseguiti che erano stati commisurati su quel parametro.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto e altri precedenti: Sez. 5 n. 15362/2016 Amatore ecc.)
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norme "incidenti sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio" impone, se la pena non è stata interamente eseguita, la rideterminazione della pena in favore del condannato, salvo i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione e dai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo.
Massime di principio
- Se la norma che ha determinato la misura della pena viene successivamente dichiarata incostituzionale e la pena non è stata eseguita, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica e, se del caso, alla rideterminazione della pena in favore del condannato (art. 30 L. 87/1953 e giurisprudenza delle Sezioni Unite).
- La conversione in pena pecuniaria è assimilata, ai fini della tutela post-decisoria, alla "sentenza" prevista dall'art. 30 L. 87/1953: anche le pene pecuniarie non eseguite mantengono il rapporto esecutivo e possono essere rideterminate.
- Non è possibile chiedere la rideterminazione quando gli effetti del giudicato sono divenuti irreversibili (per esempio la pena è già stata interamente scontata/estinta).
- Il giudice dell'esecuzione ha ampi poteri di accertamento e valutazione nella rideterminazione, ma deve rispettare i limiti imposti dalla pronuncia di cognizione e dai principi di successione delle leggi penali nel tempo; non sempre è possibile applicare automaticamente norme più favorevoli intervenute nel frattempo.
- La natura processuale di una norma sopravvenuta (es. modifiche all'art. 459 c.p.p.) non esclude automaticamente l'effetto della declaratoria di incostituzionalità su pene non eseguite: occorre valutare caso per caso se gli effetti del giudicato sono ancora rimovibili.
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