Cassazione Civile, Sentenza n. 24479/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia successoria relativa a due atti di trasferimento immobiliari del 1982 compiuti dai coniugi Donà (Pierina Teressan e Giovanni Donà): uno, del 27 settembre 1982, in favore di Pellegrini Bruna (prezzo dichiarato lire 90.000.000, di cui lire 70.000.000 già versate e lire 20.000.000 da corrispondere tramite obbligo di assistenza) che la legittimaria denunciava come donazione simulata; l'altro, del 18 settembre 1982, in favore di Donà Maria e del marito (prezzo dichiarato lire 60.000.000) che la convenuta sosteneva essere in realtà donazione. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione per assenza di accettazione beneficiata; la Corte d'appello di Venezia aveva invece riformato, riconoscendo la simulazione di entrambi gli atti e rigettando la domanda di riduzione della legittimaria perché, secondo la corte, la donazione implicita ricevuta con l'atto del 18/9/1982 era di valore maggiore. I ricorrenti (eredi di Donà Maria) hanno impugnato la sentenza in Cassazione lamentando, tra l'altro, errata applicazione delle regole probatorie e uso improprio di presunzioni, nonché omissione di fatti decisivi (in particolare la diversa natura e le diverse risultanze istruttorie dei due atti e la necessità di imputare solo la metà del valore del trasferimento effettuato anche al marito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che la Corte d'appello ha erroneamente esteso agli atti diversi (atto del 18/9/1982) i medesimi indizi e presunzioni utilizzati per l'atto impugnato originariamente (atto del 27/9/1982) senza compiere una valutazione individualizzata e senza rispettare i requisiti delle presunzioni (gravi, precisi e concordanti). La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame; i profili relativi alla liquidazione delle spese sono stati assorbiti o demandati al giudice di rinvio. Il terzo motivo relativo alle spese è stato assorbito.
Norme richiamate
Norma richiamata nel quadro delle contestazioni sulla prova documentale; la Corte ne ha considerato l'ambito insieme ad altre regole probatorie relative a documenti e prove.
Richiamato con riferimento alla prova per presunzioni e alla valutazione delle prove scritte: la corte di merito è stata censurata per avere applicato in modo improprio principi probatori senza adeguata individualizzazione.
codice di procedura civile artt. 115 e 116
Norme sul potere istruttorio e sui mezzi di prova; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente rispettato i limiti e i criteri di valutazione delle prove ai sensi di tali disposizioni.
codice di procedura civile art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento di ricorso per violazione di legge: la Corte ha ammesso il motivo per falsa applicazione delle norme probatorie e per aver fondato la decisione su presunzioni non ammissibili.
codice di procedura civile art. 360, comma 1, n. 5
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Fondamento del ricorso per omesso esame di fatti decisivi: la Corte ha ritenuto fondati rilievi circa la mancata considerazione di elementi specifici relativi al diverso atto e alla concreta imputazione del valore.
La norma impone che le presunzioni semplici su cui si fonda una prova devono essere gravi, precise e concordanti; la Cassazione ha richiamato questo criterio per censurare la Corte d'appello che aveva usato indizi inidonei a fondare presunzioni valide.
Richiamato con riferimento alla possibilità che una dichiarazione sia viziata da costrizione: la ricorrente aveva dedotto che una dichiarazione coeva fosse estorta e dunque invalida, elemento rilevante ai fini probatori ma assorbito dalla decisione di cassazione sul vizio logico-probatorio.
codice civile art. 739, comma 2
Norma sulla collazione: la Corte ha osservato che, se il bene è trasferito anche al coniuge del discendente, in caso di imputazione ex se va considerata la quota spettante al discendente (es. metà) e non l'intero valore del bene ai fini della ricostruzione della massa ereditaria.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134)
Riferimento alla riforma dell'art. 360 c.p.c. che ha trasformato il controllo della Cassazione sulla motivazione: la sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità che precisa i limiti del sindacato sulle presunzioni e sulla motivazione.
Massime di principio
- Il legittimario può usare presunzioni per provare lesione della propria quota, ma i criteri di ammissibilità delle presunzioni (gravi, precisi e concordanti) restano vincolanti: non è ammesso trasferire automaticamente indizi raccolti su un atto ad un atto diverso senza valutazione specifica.
- La prova della simulazione o della natura donativa di un negozio va valutata per ciascun atto singolarmente; indizi pertinenti per un contratto (es. giovane età dell'acquirente, mancanza di redditi, sproporzione prezzo/valore) devono essere collegati e motivati in relazione al medesimo atto, non 'presi a prestito' da altro negozio.
- Quando un trasferimento è effettuato in favore di un discendente e del suo coniuge, in caso di imputazione ex se la ricaduta sul computo della legittima riguarda la quota spettante al discendente (es. metà se il trasferimento è in comunione tra i due), non l'intero valore del bene.
- La presenza di una quietanza di pagamento nel rogito è elemento rilevante: se una parte del prezzo è espressamente quietanzata, la contestazione di una donazione indiretta deve mirare specificamente alla parte non corrisposta e non può ignorare la prova documentale del pagamento dichiarato.
- In sede di cassazione i motivi che denunciano falsa applicazione delle regole sulle presunzioni e l'omesso esame di fatti decisivi possono essere efficaci quando dimostrano che il giudice di merito ha fondato la decisione su indizi carenti o ha omesso di considerare circostanze specifiche che avrebbero inciso sulla valutazione complessiva.
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