Cassazione Civile, Ordinanza n. 10633/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del ristoro dovuto ai proprietari per l'illegittima apprensione di un fondo, inserito in un PEEP realizzato dal Comune, e la quantificazione dell'indennità per l'occupazione legittima. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva rideterminato il valore del bene sulla base di una nuova CTU, liquidando il danno da usurpazione in euro 364.000,00 rivalutati e l'indennità di occupazione legittima in euro 180.100,00, con interessi sulle sole differenze ancora dovute dalla domanda al soddisfo. Il Comune ha ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi per non avere il giudice considerato le sue critiche alla CTU; con il secondo motivo, la violazione dei criteri di liquidazione del danno da occupazione illegittima, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel computo di rivalutazione e interessi. I proprietari hanno resistito e proposto ricorso incidentale, contestando a loro volta la liquidazione del danno e dell'indennità di occupazione: con il primo motivo hanno denunciato l'erroneità del criterio usato per gli interessi compensativi sul risarcimento; con il secondo, la violazione dei criteri di calcolo degli interessi sull'indennità di occupazione legittima; con il terzo, l'omessa pronuncia sulle modalità di calcolo degli ulteriori interessi dalla decisione al saldo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale del Comune, perché la doglianza non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo ma solo la mancata considerazione di critiche difensive alla CTU, estranee al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la Corte d'appello aveva liquidato il risarcimento da occupazione illegittima e l'indennità di occupazione con criteri non conformi al diritto vivente: il danno da fatto illecito va determinato con rivalutazione annuale e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla decisione, mentre l'indennità di occupazione legittima comporta interessi dovuti dalla scadenza di ciascuna annualità fino al pagamento, senza che il criterio di quantificazione la trasformi in una diversa obbligazione. È stato dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non vi rientrano le mere argomentazioni difensive o le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato per dedurre la violazione del giudicato, ma la Corte escludeva la persistenza del giudicato sulle statuizioni cassate in precedenza.
Il giudicato sostanziale non copriva le determinazioni caducate dalla precedente cassazione con rinvio.
Richiamato per sostenere che il risarcimento deve comprendere integralmente il danno da ritardo, inclusi gli interessi compensativi.
Richiamato in relazione al criterio di calcolo degli interessi sull'indennità di occupazione legittima, che la Corte collega alla funzione compensativa del mancato godimento del bene.
Richiamato per l'asserita omessa pronuncia sulle modalità di calcolo degli ulteriori interessi; il motivo è poi dichiarato assorbito.
Dopo la liquidazione dell'obbligazione di valore, sulla somma convertita in debito di valuta decorrono gli interessi legali di pieno diritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile la mera mancata confutazione delle critiche mosse dalla parte alla consulenza tecnica d'ufficio: occorre individuare un fatto storico preciso, decisivo e discusso, che il giudice abbia omesso di esaminare.
- Il risarcimento del danno da illegittima apprensione di un fondo da parte della pubblica amministrazione configura un'obbligazione di valore: va determinato sul valore del bene al tempo del fatto, rivalutato anno per anno fino alla decisione, con aggiunta degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, per poi convertire l'importo in debito di valuta produttivo di interessi legali fino al saldo.
- L'indennità di occupazione legittima ha funzione compensativa del mancato godimento del bene e gli interessi su di essa decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità fino al pagamento, senza che il metodo di quantificazione possa mutarne la natura in obbligazione di interessi.
- Quando una sentenza è cassata sul capo che determina il valore del bene, vengono meno anche le statuizioni consequenziali che da quel capo dipendono, salvo diverso giudicato esplicitamente conservato.
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