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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20729/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva confermato il sequestro preventivo (decreto del GIP del 4/5/2021) volto a cautelare presunti profitti derivanti da reati tributari. Le censure contestavano: a) la ritenuta inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture usate nella dichiarazione dei redditi di Easy Metal, b) la generalizzazione dell'accusa sulla base del presunto rapporto con "cartiere" senza distinzione tra clienti, c) la mancata verifica della consapevolezza (elemento soggettivo) degli amministratori circa la natura fittizia delle fatture, d) carenze della motivazione del provvedimento impugnato, e) l'assenza di profitto e la tesi che la configurabilità dell'art. 10-quater fosse subordinata alla prova dell'art. 2 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Easy Metal: l'impugnazione è risultata priva di interesse a causa del fallimento intervenuto; tale sopravvenuta carenza di interesse, essendo derivata da causa imputabile alla parte, non ha impedito la condanna alle spese e al versamento della somma per la Cassa delle Ammende. Per la posizione personale di Melissa Signorelli: il ricorso è inammissibile perché, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il sindacato di legittimità in cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per questioni di violazione di legge; le censure svolte erano in larga parte doglianze di merito (vizi motivazionali/accertativi) non rientranti nello schema di sindacato consentito. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Articolo richiamato come norma sostanziale in relazione al reato tributario contestato (fondamento dell'accusa di emissione/uso di fatture inesistenti). La Corte non entra nel merito della sussistenza del reato ma rileva che le doglianze sul punto attengono alla valutazione dei fatti, non a questioni di illegittimità di diritto rilevabili in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater

    Norma richiamata quale fattispecie collegata all'accusa. La Corte osserva che la questione della configurabilità dell'art. 10-quater rispetto all'art. 2 è una valutazione sostanziale ed investigativa non risolvibile nel sindacato di legittimità consentito contro provvedimenti cautelari reali.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato per la contestazione di concorso di persone nel reato; la Corte non affronta il merito ma segnala che anche tale deduzione riguarda valutazioni fattuali e probatorie non sindacabili in sede di cassazione sul provvedimento cautelare reale salvo violazioni di legge.

  • codice di procedura penale, art. 325

    Interpretato dalla Corte quale limite alla cognizione della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il giudizio di cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla violazione di legge (error in iudicando/procedendo o vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile). Le contestazioni meritorie o fondate su rivalutazioni fattuali non sono idonee a rendere ammissibile il ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: a essa la Corte aggancia l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che l'inammissibilità derivi da causa non imputabile al ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale principio in tema di oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità: la sentenza è utilizzata per valutare se la parte abbia proposto il ricorso 'senza colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte non ha ravvisato elementi tali da escludere la colpa, quindi è stata applicata la sanzione economica.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali (sequestri preventivi) la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alle violazioni di legge: censure di merito o nuove valutazioni probatorie non sono, di regola, ammissibili.
  • La carenza sopravvenuta di interesse (es. fallimento della società) rende il ricorso inammissibile; se tale sopravvenienza è imputabile alla parte, la sua inammissibilità non esclude le condanne alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
  • Per preservare l'ammissibilità in Cassazione occorre concentrare il ricorso su profili di illegittimità formale o violazioni di legge (error in iudicando/procedendo, vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile), evitando censure che si risolvono in mera discussione di fatto.
  • Nel contesto di accuse per fatture inesistenti, le dispute sull'elemento soggettivo (consapevolezza) e sull'esistenza delle operazioni sono, normalmente, questioni di merito da sviluppare nel processo principale; la loro semplice enunciazione in cassazione contro il sequestro non è sufficiente per ottenere l'ammissione del ricorso.
  • Se si ritiene che il provvedimento cautelare sia carente nella motivazione, il ricorrente deve dimostrare vizi di motivazione tali da rendere l'iter logico-giuridico del giudice del tutto incomprensibile o contraddittorio, non semplici omissioni o valutazioni opinabili.
  • Prima di intraprendere impugnazioni in Cassazione, valutare l'esistenza di fatti sopravvenuti che possano eliminare l'interesse (es. fallimento): se tali fatti dipendono dall'agire della parte, è probabile che si perdano i vantaggi dell'impugnazione e si incorra in condanne per spese e ammende.

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