Cassazione Penale, Ordinanza n. 23681/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per truffa e per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. I motivi dedotti riguardavano: 1) il preteso vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non indicavano specificamente gli elementi posti a base delle censure e non consentivano quindi al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in modo generico e indeterminato, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non erano sorrette da una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, che risultava logicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali; la loro mancanza determina inammissibilità per genericità e indeterminatezza dei motivi.
cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La doglianza relativa al mancato rilievo di cause di proscioglimento deve essere specifica; nel caso concreto la censura è stata reputata generica.
Richiamato implicitamente dal reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e idonei a individuare con precisione le parti della motivazione censurate; la mera riproposizione di doglianze assertive o generiche comporta l'inammissibilità.
- La denuncia del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, o della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che renderebbero erronea la decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica, il ricorrente deve formulare critiche concrete e puntuali, non potendo limitarsi a contestazioni apodittiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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