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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44004/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il GIP del Tribunale di Lagonegro ha revocato la misura cautelare con ordinanza del 9 giugno 2022. Per tale declaratoria non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, conformemente al precedente indicato.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Lagonegro che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per il reato indicato all'art. 337 cod. pen., a seguito di arresto in flagranza del 26/02/2022. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza della gravità indiziaria (contestando la ricostruzione della dinamica, il mancato rinvenimento dell'oggetto qualificato come sostanza stupefacente, l'assenza di volontà di sfuggire al controllo e la possibile mancata percezione del distintivo del Carabiniere); mancata configurabilità del reato di resistenza (sostenendo che l'indagato arrestò subito la marcia all'accensione dei lampeggianti); illegittimità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. c) e incongruità della misura rispetto al rischio di recidiva; e omissione di motivazione in relazione alle esigenze lavorative dell'indagato (distanza di circa 25 km dal luogo di lavoro che renderebbe difficoltosa la firma in caserma).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Indica il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla sussistenza della fattispecie a causa dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari che giustificherebbero la misura. Il ricorrente aveva censurato la loro ritenuta sussistenza e la congruità della misura, ma la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 282, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 282, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo motivazionale del provvedimento rispetto a esigenze come quelle lavorative; il ricorrente denunciava omessa motivazione su questo punto, ma la questione non è stata esaminata in sede di cassazione per sopravvenuta inammissibilità.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Precetto giurisprudenziale secondo cui la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, la condanna alle spese né l'applicazione della sanzione pecuniaria alla parte ricorrente; principio applicato nel caso.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata mentre il ricorso è pendente, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria, secondo consolidata giurisprudenza.
  • Per contestare la gravità indiziaria è necessario proporre elementi probatori e una ricostruzione alternativa della dinamica dei fatti che incidano concretamente sulla valutazione degli indizi.
  • Le censure sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) richiedono di dimostrare l'assenza di concrete esigenze di tutela delle indagini, dell'ordine pubblico o del rischio di reiterazione; argomentazioni generiche sono meno efficaci.
  • Se si eccepisce incompatibilità tra misura e esigenze lavorative, è opportuno fornire documentazione precisa (orari, distanza, impossibilità pratica di firma) e proporre misure alternative meno gravose.

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