Cassazione Civile, Ordinanza n. 16356/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un duplice contenzioso tra confinanti: da un lato un giudizio possessorio promosso dall'ente ecclesiastico per l'abbattimento di un muro ritenuto di confine, con successiva riassunzione dopo l'interruzione per morte del convenuto originario; dall'altro un giudizio petitorio di regolamento di confini tra fondi limitrofi originariamente appartenenti a un unico dante causa. La Corte d'appello, riuniti i gravami, ha accolto l'appello dell'ente sul possessorio, qualificando la domanda come manutenzione del possesso e respingendo l'eccezione di improponibilità, e ha poi accolto l'appello incidentale della controparte sul regolamento di confini, determinando la linea divisoria sulla base di un atto di permuta del 1916 non trascritto e non eseguito, con conseguente ordine di rilascio delle porzioni occupate. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 1170 c.c. per la gestione della domanda possessoria, la separazione delle cause e la riqualificazione da spoglio a manutenzione; 2) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 1159 c.c. per avere la Corte trasformato l'azione di confini in una controversia sui titoli e per non avere ammesso l'eccezione di usucapione decennale; 3) ulteriore violazione dell'art. 950 c.c. per aver determinato il confine sulla base di una permuta non segnata nei luoghi e senza considerare il confine di fatto e i dati catastali; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sul regolamento di confini per la condanna al rilascio, asseritamente coperta da giudicato o comunque non dovuta; 5) violazione degli artt. 2643 e 2644 c.c. per non avere attribuito rilievo dirimente alla trascrizione, ritenendo opponibile la permuta non trascritta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, e accolto il quinto motivo. Ha ritenuto ammissibile il ricorso anche avverso la sentenza d'appello definita come parziale per l'ambiguità della pronuncia e ha escluso vizi nella riqualificazione della domanda possessoria e nella condanna al rilascio come effetto restitutorio implicito del regolamento di confini. Tuttavia ha censurato la Corte territoriale per avere attribuito efficacia decisiva a una permuta del 1916 non trascritta e non eseguita: in una vicenda in cui entrambe le catene di acquisti derivavano dal medesimo comune dante causa, dovevano applicarsi i principi di priorità e continuità delle trascrizioni; la permuta inopponibile non poteva fondare la determinazione del confine, che andava invece ricostruita sui titoli trascritti e sui relativi frazionamenti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame coerente con tali principi.
Norme richiamate
La tutela possessoria è stata ricondotta alla manutenzione quando il fatto dedotto integra una molestia e non uno spoglio.
Richiamato nel quadro dei procedimenti possessori e delle censure sulla gestione processuale della domanda.
Il divieto di agire in petitorio durante il possessorio non opera in modo assoluto dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale; il convenuto può opporre ragioni petitorie solo in funzione inibitoria e in presenza di pregiudizio irreparabile.
È stata richiamata la disciplina dell'estinzione del processo dopo la sua assunzione in decisione.
Richiamato per distinguere l'ipotesi dell'ordinanza di estinzione dal caso deciso con sentenza.
La rimessione al primo giudice è stata ritenuta tassativa ed eccezionale e non praticabile nel caso di riforma della sentenza di estinzione.
Nel regolamento di confini la linea divisoria va ricostruita secondo i titoli rilevanti e i frazionamenti allegati; il confine di fatto o la mera pretesa di usucapione non prevalgono di per sé sui criteri legali di accertamento.
L'eccezione di usucapione decennale è stata prospettata come difesa della parte, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del quinto motivo; la Corte ha escluso che potesse fondare la prevalenza della permuta inopponibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della trascrizione degli atti immobiliari ai fini dell'opponibilità.
Applicato per affermare la priorità del titolo trascritto per primo nel conflitto tra acquirenti dal medesimo dante causa; l'atto non trascritto è inopponibile.
Richiamato in funzione del principio di continuità delle trascrizioni lungo la catena degli acquisti.
Richiamato per escludere che vi fosse un giudicato ostativo alla statuizione restitutoria conseguente al regolamento di confini.
Invocato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'asserita ultrapetizione.
Richiamato insieme alle norme sulla decisione secondo diritto e sui poteri del giudice nella qualificazione della domanda.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e ai limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e peritali.
Invocato tra le norme processuali nella censura sul coordinamento tra azione possessoria e petitoria.
Richiamato nelle doglianze processuali sulla riunione/separazione delle cause.
Richiamato nelle doglianze processuali sulla trattazione congiunta e separazione dei giudizi.
Richiamato in relazione al tema dell'impugnazione e degli effetti del giudicato sulle statuizioni accessorie.
Massime di principio
- Nel conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa, la determinazione del confine tra fondi originariamente appartenenti a un unico complesso va effettuata valorizzando i titoli trascritti e il principio di continuità delle trascrizioni; un atto non trascritto e non eseguito non è opponibile e non può essere assunto come criterio decisivo di delimitazione.
- La mancata trascrizione di un atto immobiliare è irrilevante solo fuori dai casi di conflitto tra acquirenti del medesimo diritto dal medesimo autore; quando invece ricorre tale conflitto, prevale l'atto trascritto per primo, con estensione della prevalenza ai successivi trasferimenti della relativa catena.
- Nell'azione di regolamento di confini, la condanna al rilascio della porzione indebitamente occupata costituisce corollario implicito dell'accertamento della linea di confine a favore dell'attore; il convenuto, se vuole ottenere a sua volta la restituzione dell'eccedenza, deve proporre tempestiva domanda riconvenzionale.
- La domanda possessoria proposta come spoglio può essere riqualificata in manutenzione se i fatti allegati descrivono una molestia e non un'effettiva sottrazione del possesso, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nel giudizio possessorio il convenuto può far valere ragioni petitorie solo nei limiti in cui ciò sia strumentale al rigetto della tutela possessoria e purché alleghi un concreto pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione possessoria; non è ammesso utilizzare il petitorio per ottenere una pronuncia di merito con efficacia di giudicato in parallelo al possessorio.
- Il provvedimento di separazione delle cause riunite ha natura ordinatoria e, come tale, non è autonomamente impugnabile.
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