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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16356/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un duplice contenzioso tra confinanti: da un lato un giudizio possessorio promosso dall'ente ecclesiastico per l'abbattimento di un muro ritenuto di confine, con successiva riassunzione dopo l'interruzione per morte del convenuto originario; dall'altro un giudizio petitorio di regolamento di confini tra fondi limitrofi originariamente appartenenti a un unico dante causa. La Corte d'appello, riuniti i gravami, ha accolto l'appello dell'ente sul possessorio, qualificando la domanda come manutenzione del possesso e respingendo l'eccezione di improponibilità, e ha poi accolto l'appello incidentale della controparte sul regolamento di confini, determinando la linea divisoria sulla base di un atto di permuta del 1916 non trascritto e non eseguito, con conseguente ordine di rilascio delle porzioni occupate. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 1170 c.c. per la gestione della domanda possessoria, la separazione delle cause e la riqualificazione da spoglio a manutenzione; 2) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 1159 c.c. per avere la Corte trasformato l'azione di confini in una controversia sui titoli e per non avere ammesso l'eccezione di usucapione decennale; 3) ulteriore violazione dell'art. 950 c.c. per aver determinato il confine sulla base di una permuta non segnata nei luoghi e senza considerare il confine di fatto e i dati catastali; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sul regolamento di confini per la condanna al rilascio, asseritamente coperta da giudicato o comunque non dovuta; 5) violazione degli artt. 2643 e 2644 c.c. per non avere attribuito rilievo dirimente alla trascrizione, ritenendo opponibile la permuta non trascritta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, e accolto il quinto motivo. Ha ritenuto ammissibile il ricorso anche avverso la sentenza d'appello definita come parziale per l'ambiguità della pronuncia e ha escluso vizi nella riqualificazione della domanda possessoria e nella condanna al rilascio come effetto restitutorio implicito del regolamento di confini. Tuttavia ha censurato la Corte territoriale per avere attribuito efficacia decisiva a una permuta del 1916 non trascritta e non eseguita: in una vicenda in cui entrambe le catene di acquisti derivavano dal medesimo comune dante causa, dovevano applicarsi i principi di priorità e continuità delle trascrizioni; la permuta inopponibile non poteva fondare la determinazione del confine, che andava invece ricostruita sui titoli trascritti e sui relativi frazionamenti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame coerente con tali principi.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    La tutela possessoria è stata ricondotta alla manutenzione quando il fatto dedotto integra una molestia e non uno spoglio.

  • art. 703 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei procedimenti possessori e delle censure sulla gestione processuale della domanda.

  • art. 705 c.p.c.

    Il divieto di agire in petitorio durante il possessorio non opera in modo assoluto dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale; il convenuto può opporre ragioni petitorie solo in funzione inibitoria e in presenza di pregiudizio irreparabile.

  • art. 307 c.p.c.

    È stata richiamata la disciplina dell'estinzione del processo dopo la sua assunzione in decisione.

  • art. 308 c.p.c.

    Richiamato per distinguere l'ipotesi dell'ordinanza di estinzione dal caso deciso con sentenza.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è stata ritenuta tassativa ed eccezionale e non praticabile nel caso di riforma della sentenza di estinzione.

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini la linea divisoria va ricostruita secondo i titoli rilevanti e i frazionamenti allegati; il confine di fatto o la mera pretesa di usucapione non prevalgono di per sé sui criteri legali di accertamento.

  • art. 1159 c.c.

    L'eccezione di usucapione decennale è stata prospettata come difesa della parte, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del quinto motivo; la Corte ha escluso che potesse fondare la prevalenza della permuta inopponibile.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della trascrizione degli atti immobiliari ai fini dell'opponibilità.

  • art. 2644 c.c.

    Applicato per affermare la priorità del titolo trascritto per primo nel conflitto tra acquirenti dal medesimo dante causa; l'atto non trascritto è inopponibile.

  • art. 2650 c.c.

    Richiamato in funzione del principio di continuità delle trascrizioni lungo la catena degli acquisti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che vi fosse un giudicato ostativo alla statuizione restitutoria conseguente al regolamento di confini.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'asserita ultrapetizione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla decisione secondo diritto e sui poteri del giudice nella qualificazione della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e peritali.

  • art. 31 c.p.c.

    Invocato tra le norme processuali nella censura sul coordinamento tra azione possessoria e petitoria.

  • art. 273 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze processuali sulla riunione/separazione delle cause.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze processuali sulla trattazione congiunta e separazione dei giudizi.

  • art. 340 c.p.c.

    Richiamato in relazione al tema dell'impugnazione e degli effetti del giudicato sulle statuizioni accessorie.

Massime di principio

  • Nel conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa, la determinazione del confine tra fondi originariamente appartenenti a un unico complesso va effettuata valorizzando i titoli trascritti e il principio di continuità delle trascrizioni; un atto non trascritto e non eseguito non è opponibile e non può essere assunto come criterio decisivo di delimitazione.
  • La mancata trascrizione di un atto immobiliare è irrilevante solo fuori dai casi di conflitto tra acquirenti del medesimo diritto dal medesimo autore; quando invece ricorre tale conflitto, prevale l'atto trascritto per primo, con estensione della prevalenza ai successivi trasferimenti della relativa catena.
  • Nell'azione di regolamento di confini, la condanna al rilascio della porzione indebitamente occupata costituisce corollario implicito dell'accertamento della linea di confine a favore dell'attore; il convenuto, se vuole ottenere a sua volta la restituzione dell'eccedenza, deve proporre tempestiva domanda riconvenzionale.
  • La domanda possessoria proposta come spoglio può essere riqualificata in manutenzione se i fatti allegati descrivono una molestia e non un'effettiva sottrazione del possesso, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nel giudizio possessorio il convenuto può far valere ragioni petitorie solo nei limiti in cui ciò sia strumentale al rigetto della tutela possessoria e purché alleghi un concreto pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione possessoria; non è ammesso utilizzare il petitorio per ottenere una pronuncia di merito con efficacia di giudicato in parallelo al possessorio.
  • Il provvedimento di separazione delle cause riunite ha natura ordinatoria e, come tale, non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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