Cassazione Penale, Sentenza n. 33628/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego, contenuto nell'ordinanza del 23/05/2022 e confermato dal Tribunale di Sorveglianza, di autorizzare i familiari del detenuto ristretto in regime 41-bis a effettuare il colloquio telefonico da una Stazione dei Carabinieri anziché recarsi presso l'istituto penitenziario più vicino, nonché chiedeva l'equiparazione della durata della telefonata a quella del colloquio visivo. Il ricorso denunciava inosservanza ed errata applicazione di norme penali e costituzionali (tra cui art. 41-bis, art. 35-bis Ord. pen., vari articoli del codice di procedura penale, Cost. e CEDU), sostenendo che la caserma dei Carabinieri è idonea a verificare l'identità e che il divieto di svolgere la telefonata da caserma sarebbe stato previsto solo per l'emergenza pandemica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: a) la possibilità di svolgere colloqui telefonici da una Stazione dei Carabinieri non è prevista dalla normativa secondaria (circolare del DAP) che impone lo svolgimento presso il più vicino istituto penitenziario e che la deroga concessa in epoca pandemica non può essere generalizzata; b) l'adeguatezza della caserma a fini di identificazione non è di per sé sufficiente a derogare alla disciplina esecutiva ordinaria; c) la durata delle telefonate è regolata dal Regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) e il limite di dieci minuti è applicabile a tutti i detenuti, non risultando fondata la richiesta di equiparazione con la durata dei colloqui visivi per i ristretti in 41-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma utilizzata quale parametro procedurale per il reclamo; la Corte ha valutato la fondatezza del reclamo ex art. 35-bis senza accoglierlo.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen.
Consente, in caso di impossibilità o grave difficoltà a effettuare colloqui in presenza, forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza secondo modalità che assicurino le cautele del regime 41-bis; non autorizza automaticamente colloqui telefonici svolti da strutture diverse da quelle previste dalla disciplina esecutiva ordinaria.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamata tra le norme oggetto di censura; la Corte non ha ritenuto che detta norma imponga la soluzione prospettata dal ricorrente rispetto alla sede del colloquio telefonico.
artt. 125, 127, 597, 666, 678 cod. proc. pen.
Norme di diritto processuale penale richiamate dal ricorrente: la Corte non ha ritenuto che la loro interpretazione potesse sovvertire la disciplina esecutiva e le circolari amministrative sul punto.
art. 27, 32, 111 Cost.
Principi costituzionali evocati dal ricorrente (diritto alla dignità, salute, giusto processo): la Corte ha ritenuto che le limitazioni imposte dal regime 41-bis e dalla disciplina esecutiva siano compatibili con i principi richiamati nel caso concreto.
art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente per profili di trattamento inumano o degradante; la Corte non ha riscontrato violazioni nella compressione dei colloqui impugnata.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento penitenziario)
Fissa la disciplina specifica sulla durata e modalità delle comunicazioni telefoniche in carcere; la Corte ha ritenuto applicabile il limite (dieci minuti) sancito dal Regolamento e comune a tutti i detenuti.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (2 ottobre 2017)
Stabilisce, per esigenze di verifica dell'identità e di prevenzione di interlocuzioni con soggetti non titolati, che i colloqui telefonici debbano svolgersi presso il più vicino istituto penitenziario; la Corte ha ritenuto tale previsione conforme al principio di ragionevolezza e vincolante in assenza di motivate deroghe.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 18373 del 30/03/2022)
La giurisprudenza citata conferma che le comunicazioni audiovisive ammesse in casi eccezionali devono rispettare cautele del 41-bis e che la previsione della circolare DAP è legittima; la Corte ha ritenuto il richiamo giurisprudenziale applicabile al caso.
Massime di principio
- La possibilità di utilizzare sedi esterne (es. caserme) per colloqui o telefonate con detenuti sottoposti a regime 41-bis non è consentita se non è prevista esplicitamente dalla normativa esecutiva o da provvedimenti derogatori fondati e motivati; l'eccezione concessa durante l'emergenza pandemica non implica una deroga generale.
- Le circolari e la normativa secondaria (es. circolare DAP) che impongono lo svolgimento delle telefonate presso il più vicino istituto penitenziario sono considerate ragionevoli e vincolanti: l'idoneità alla verifica dell'identità di una struttura alternativa non è, di per sé, sufficiente a superarle.
- La durata e le modalità dei colloqui telefonici sono regolate dal Regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000): il limite previsto per le telefonate (dieci minuti) si applica in via generale e non può essere automaticamente equiparato alla durata dei colloqui visivi previsti in particolari condizioni del 41-bis.
- Per ottenere una deroga alla disciplina ordinaria è necessario dimostrare gravi e concrete difficoltà o produrre una base normativa o regolamentare che legittimi la deroga; mere argomentazioni sull'idoneità della sede esterna non sono sufficienti.
- Le censure basate su richiamati principi costituzionali o convenzionali (Costituzione, CEDU) devono essere dettagliatamente motivate e dimostrare un concreto vulnus: limiti regolamentari proporzionati alla finalità di sicurezza difficilmente saranno ritenuti illegittimi.
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