Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33628/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego, contenuto nell'ordinanza del 23/05/2022 e confermato dal Tribunale di Sorveglianza, di autorizzare i familiari del detenuto ristretto in regime 41-bis a effettuare il colloquio telefonico da una Stazione dei Carabinieri anziché recarsi presso l'istituto penitenziario più vicino, nonché chiedeva l'equiparazione della durata della telefonata a quella del colloquio visivo. Il ricorso denunciava inosservanza ed errata applicazione di norme penali e costituzionali (tra cui art. 41-bis, art. 35-bis Ord. pen., vari articoli del codice di procedura penale, Cost. e CEDU), sostenendo che la caserma dei Carabinieri è idonea a verificare l'identità e che il divieto di svolgere la telefonata da caserma sarebbe stato previsto solo per l'emergenza pandemica.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: a) la possibilità di svolgere colloqui telefonici da una Stazione dei Carabinieri non è prevista dalla normativa secondaria (circolare del DAP) che impone lo svolgimento presso il più vicino istituto penitenziario e che la deroga concessa in epoca pandemica non può essere generalizzata; b) l'adeguatezza della caserma a fini di identificazione non è di per sé sufficiente a derogare alla disciplina esecutiva ordinaria; c) la durata delle telefonate è regolata dal Regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) e il limite di dieci minuti è applicabile a tutti i detenuti, non risultando fondata la richiesta di equiparazione con la durata dei colloqui visivi per i ristretti in 41-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Norma utilizzata quale parametro procedurale per il reclamo; la Corte ha valutato la fondatezza del reclamo ex art. 35-bis senza accoglierlo.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen.

    Consente, in caso di impossibilità o grave difficoltà a effettuare colloqui in presenza, forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza secondo modalità che assicurino le cautele del regime 41-bis; non autorizza automaticamente colloqui telefonici svolti da strutture diverse da quelle previste dalla disciplina esecutiva ordinaria.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamata tra le norme oggetto di censura; la Corte non ha ritenuto che detta norma imponga la soluzione prospettata dal ricorrente rispetto alla sede del colloquio telefonico.

  • artt. 125, 127, 597, 666, 678 cod. proc. pen.

    Norme di diritto processuale penale richiamate dal ricorrente: la Corte non ha ritenuto che la loro interpretazione potesse sovvertire la disciplina esecutiva e le circolari amministrative sul punto.

  • art. 27, 32, 111 Cost.

    Principi costituzionali evocati dal ricorrente (diritto alla dignità, salute, giusto processo): la Corte ha ritenuto che le limitazioni imposte dal regime 41-bis e dalla disciplina esecutiva siano compatibili con i principi richiamati nel caso concreto.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per profili di trattamento inumano o degradante; la Corte non ha riscontrato violazioni nella compressione dei colloqui impugnata.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento penitenziario)

    Fissa la disciplina specifica sulla durata e modalità delle comunicazioni telefoniche in carcere; la Corte ha ritenuto applicabile il limite (dieci minuti) sancito dal Regolamento e comune a tutti i detenuti.

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (2 ottobre 2017)

    Stabilisce, per esigenze di verifica dell'identità e di prevenzione di interlocuzioni con soggetti non titolati, che i colloqui telefonici debbano svolgersi presso il più vicino istituto penitenziario; la Corte ha ritenuto tale previsione conforme al principio di ragionevolezza e vincolante in assenza di motivate deroghe.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 18373 del 30/03/2022)

    La giurisprudenza citata conferma che le comunicazioni audiovisive ammesse in casi eccezionali devono rispettare cautele del 41-bis e che la previsione della circolare DAP è legittima; la Corte ha ritenuto il richiamo giurisprudenziale applicabile al caso.

Massime di principio

  • La possibilità di utilizzare sedi esterne (es. caserme) per colloqui o telefonate con detenuti sottoposti a regime 41-bis non è consentita se non è prevista esplicitamente dalla normativa esecutiva o da provvedimenti derogatori fondati e motivati; l'eccezione concessa durante l'emergenza pandemica non implica una deroga generale.
  • Le circolari e la normativa secondaria (es. circolare DAP) che impongono lo svolgimento delle telefonate presso il più vicino istituto penitenziario sono considerate ragionevoli e vincolanti: l'idoneità alla verifica dell'identità di una struttura alternativa non è, di per sé, sufficiente a superarle.
  • La durata e le modalità dei colloqui telefonici sono regolate dal Regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000): il limite previsto per le telefonate (dieci minuti) si applica in via generale e non può essere automaticamente equiparato alla durata dei colloqui visivi previsti in particolari condizioni del 41-bis.
  • Per ottenere una deroga alla disciplina ordinaria è necessario dimostrare gravi e concrete difficoltà o produrre una base normativa o regolamentare che legittimi la deroga; mere argomentazioni sull'idoneità della sede esterna non sono sufficienti.
  • Le censure basate su richiamati principi costituzionali o convenzionali (Costituzione, CEDU) devono essere dettagliatamente motivate e dimostrare un concreto vulnus: limiti regolamentari proporzionati alla finalità di sicurezza difficilmente saranno ritenuti illegittimi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.