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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11189/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha respinto il riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) l'utilizzabilità dei dati informatici (messaggistica su rete criptata Sky-Ecc) acquisiti mediante ordine europeo di indagine, per presunte violazioni di norme nazionali e europee (direttiva 2014/41/UE, d.lgs. 51/2018, CEDU, Cost.), mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione, del software di selezione e della modalità di abbinamento IMEI-username; 2) il difetto di gravi indizi per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e per l'associazione mafiosa, contestando la logicità delle inferenze probatorie (entità della cassa, spartizione dei proventi, limitate forniture nel tempo); 3) il vizio motivazionale e la violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di esaminare strumenti tecnici e per il lungo intervallo temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la correttezza dell'utilizzo delle acquisizioni ottenute tramite ordine europeo di indagine alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha valutato congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale in ordine all'abbinamento degli IMEI agli username e alla convergenza delle prove (intercettazioni, GPS, sequestri); ha escluso che la mancata conoscenza dell'algoritmo determini di per sé una violazione dei diritti di difesa salvo specifiche allegazioni concrete; ha ritenuto conforme la valutazione dei gravi indizi operata dal giudice di merito, richiamando i plurimi indizi di stabile rapporto di fornitura, fiducia reciproca, rilevanti quantità cedute e ripetitività delle condotte; ha ritenuto non decisivo il richiamo a talune pronunce europee e ha ricordato l'onere della difesa di produrre documentazione probatoria quando si deducono vizi connessi ad atti esteri. In conclusione, è stata confermata la custodia cautelare in carcere per Calabrese.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti, richiamata quale reato tipico contestato al ricorrente

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Aggravante per agevolazione di tipo mafioso richiamata come elemento qualificante dell'imputazione e valutata dal Tribunale nelle deduzioni circa il collegamento con il clan

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sanzionatoria connessa alle cessioni di stupefacenti, indicata tra i reati contestati

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento a presunti profili di violazione procedurale e di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate

  • art. 274 e art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli oneri probatori e alla presunzione relativa nel procedimento cautelare; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi e l'onere difensivo di produrre elementi

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 14 par.1 e par.7)

    Invocata dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità di atti acquisiti all'estero; la Corte segnala che non è richiesto il rispetto di tutte le procedure dell'ordinamento di esecuzione per la utilizzabilità in Italia, salvo violazioni di diritti fondamentali

  • d.lgs. 51/2018 (art. 8)

    Richiamato relativamente al trattamento automatizzato dei dati; la Corte esclude che il complesso processo valutativo cautelare equivalga a trattamento automatizzato ai sensi della norma

  • CEDU (artt. 6, 47, 52 par.1)

    Richiamati dal ricorrente per profili di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha valutato che non sussistono violazioni tali da escludere le acquisizioni

  • Costituzione (artt. 24 e 111)

    Rinvio ai principi costituzionali sul diritto di difesa e giusto processo, considerati dalla Corte nel bilanciamento delle garanzie

  • Regolamento (UE) n. 679/2016 (art. 22)

    Richiamato dal ricorrente in tema di decisioni automatizzate: la Corte ha ritenuto non applicabile tale qualifica al giudizio cautelare in esame

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (sent. n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024)

    Citata dalla Corte come principio di riferimento sull'acquisizione all'estero di messaggistica criptata: stabilisce limiti e oneri probatori e guida l'utilizzabilità delle prove acquisite tramite EIO

  • Sentenza CGUE C-670/22 (30/04/2024) e C-548/21 (decisione del 4/10/2024)

    Richiamate in tema di controllo sul trattamento dei dati e sulle garanzie procedurali; la Corte ha valutato le pronunce e le ha disattese quando non pertinenti al concreto caso di acquisizione tramite EIO con garanzie di presenza difensiva

  • Giurisprudenza nazionale (es. Sez. 1 n. 6364/2022 e n. 6363/2022)

    Richiamata per i principi tecnici secondo i quali l'impossibilità di accesso all'algoritmo non comporta di per sé alterazione dei dati e non viola automaticamente il diritto di difesa

Massime di principio

  • Le acquisizioni di materiale probatorio effettuate all'estero mediante ordine europeo di indagine (EIO) possono essere utilizzate in Italia purché non emergano violazioni gravi dei diritti fondamentali; non è necessario che lo Stato estero abbia seguito tutte le formalità previste dall'ordinamento italiano
  • La difesa che deduce nullità o inutilizzabilità di atti esteri ha l'onere di indicare con precisione le ragioni e, se possibile, produrre le risultanze documentali (positive o negative) a fondamento del vizio invocato
  • L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura o al software di selezione non determina automaticamente una violazione del diritto di difesa: occorrono allegazioni specifiche e concrete che dimostrino il rischio di alterazione o di manipolazione dei dati
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione del giudice del merito è limitato: la Corte di Cassazione verifica la congruenza e la logicità della motivazione sui gravi indizi ma non riconsidera i fatti né rivede la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito
  • Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non determina di per sé l'inefficacia della misura: l'intervallo va valutato rispetto alla personalità dell'indagato, ai precedenti e alla persistenza del rischio di reiterazione
  • Per la rilevanza delle aggravanti (es. agevolazione mafiosa) nell'ambito del riesame cautelare è necessario che la loro esclusione o diversa qualificazione incida concretamente sulla sussistenza o sulla modalità della misura cautelare (an o quomodo)

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