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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31551/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato condannato in primo e secondo grado per avere, secondo l'accusa, concorso nella commissione di un incendio appiccato il 18/01/2020 ai danni della proprietà di due persone offese, mediante introduzione clandestina nella proprietà e in concorso con altre persone, assumendo un ruolo di organizzatore/mandante. La Corte di appello aveva ritenuto decisiva la chiamata in correità di un coimputato poi divenuto testimone assistito, il quale aveva indicato il ricorrente come committente dell'incendio, e aveva valorizzato alcuni riscontri esterni: i rapporti tra i soggetti, un sopralluogo con un veicolo nella disponibilità del ricorrente, e dati telefonici/celle. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa valutazione della decisività della rinnovazione istruttoria richiesta per verificare la cronologia dei contatti con un presunto intermediario e la prova documentale già emersa; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla attendibilità del chiamante in correità, per incoerenze, incertezze, presunte contraddizioni cronologiche, mancata considerazione di un'intercettazione e uso solo congetturale dei riscontri; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto come semplice art. 424 c.p., sostenendo che l'evento avesse coinvolto una sola autovettura e non presentasse effettiva capacità diffusiva; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il diniego delle attenuanti generiche e per una pena ritenuta eccessiva rispetto alla sua incensuratezza e alla pena dei correi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava la valutazione della chiamata in correità e dei riscontri esterni ex art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era sufficientemente approfondita né nel vaglio dell'attendibilità oggettiva del dichiarante né nell'individuazione di riscontri individualizzanti davvero idonei a confermare il collegamento del ricorrente con la vicenda criminosa. In particolare, la Corte ha ritenuto che taluni elementi fossero solo compatibili con il racconto accusatorio, ma non sufficienti a renderlo certo, e che mancassero riscontri specifici sui rapporti antecedenti tra dichiarante e ricorrente e sulla ricostruzione del mandante. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul punto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e rimessi alla valutazione del giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della qualificazione giuridica del fatto come incendio doloso; la Corte non decide nel merito definitivo sulla qualificazione, perché l'annullamento riguarda la valutazione probatoria.

  • art. 614 c.p.

    richiamato nel capo d'imputazione come ulteriore titolo di reato connesso all'introduzione clandestina nella proprietà altrui.

  • art. 424 c.p.

    invocato dalla difesa per riqualificare il fatto in danneggiamento/reato meno grave rispetto all'incendio; la Corte non esamina definitivamente il punto perché assorito dall'annullamento.

  • art. 192 c.p.p.

    la chiamata in correità deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; il giudice deve apprezzare credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva del dichiarante, nonché riscontri esterni individualizzanti idonei a confermare il collegamento con il fatto-reato.

  • art. 197-bis c.p.p.

    le regole sui riscontri esterni si applicano anche alle dichiarazioni rese dal testimone assistito.

Massime di principio

  • La chiamata in correità o in reità non può essere giudicata attendibile mediante una motivazione solo assertiva: il giudice deve affrontare in modo specifico la credibilità soggettiva del dichiarante, la coerenza interna del racconto e i riscontri esterni, spiegando perché eventuali imprecisioni su tempi, luoghi e modalità non ne compromettano la tenuta complessiva.
  • I riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. non devono necessariamente costituire prova autonoma del reato, ma devono essere individualizzanti e idonei a confermare, con sufficiente certezza, il collegamento tra l'accusato e la vicenda criminosa; meri elementi di compatibilità o dati neutri non bastano.
  • Quando la chiamata proviene da un soggetto divenuto testimone assistito, la sua posizione processuale può incidere sul grado di affidabilità della fonte e sulla valutazione dei riscontri, ma non esonera il giudice dal compiere un vaglio analitico e puntuale delle contestazioni difensive.
  • In sede di legittimità è sindacabile la coerenza logica della motivazione sulla prova dichiarativa e sui riscontri, non il mero apprezzamento di merito del significato concreto di ogni singola dichiarazione.
  • Se la prova decisiva sulla responsabilità è la chiamata in correità, un difetto di motivazione sul suo vaglio può travolgere l'intero impianto della decisione, rendendo assorbite le ulteriori censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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