Cassazione Penale, Sentenza n. 31551/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato condannato in primo e secondo grado per avere, secondo l'accusa, concorso nella commissione di un incendio appiccato il 18/01/2020 ai danni della proprietà di due persone offese, mediante introduzione clandestina nella proprietà e in concorso con altre persone, assumendo un ruolo di organizzatore/mandante. La Corte di appello aveva ritenuto decisiva la chiamata in correità di un coimputato poi divenuto testimone assistito, il quale aveva indicato il ricorrente come committente dell'incendio, e aveva valorizzato alcuni riscontri esterni: i rapporti tra i soggetti, un sopralluogo con un veicolo nella disponibilità del ricorrente, e dati telefonici/celle. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa valutazione della decisività della rinnovazione istruttoria richiesta per verificare la cronologia dei contatti con un presunto intermediario e la prova documentale già emersa; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla attendibilità del chiamante in correità, per incoerenze, incertezze, presunte contraddizioni cronologiche, mancata considerazione di un'intercettazione e uso solo congetturale dei riscontri; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto come semplice art. 424 c.p., sostenendo che l'evento avesse coinvolto una sola autovettura e non presentasse effettiva capacità diffusiva; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il diniego delle attenuanti generiche e per una pena ritenuta eccessiva rispetto alla sua incensuratezza e alla pena dei correi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava la valutazione della chiamata in correità e dei riscontri esterni ex art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era sufficientemente approfondita né nel vaglio dell'attendibilità oggettiva del dichiarante né nell'individuazione di riscontri individualizzanti davvero idonei a confermare il collegamento del ricorrente con la vicenda criminosa. In particolare, la Corte ha ritenuto che taluni elementi fossero solo compatibili con il racconto accusatorio, ma non sufficienti a renderlo certo, e che mancassero riscontri specifici sui rapporti antecedenti tra dichiarante e ricorrente e sulla ricostruzione del mandante. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul punto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e rimessi alla valutazione del giudice di rinvio.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della qualificazione giuridica del fatto come incendio doloso; la Corte non decide nel merito definitivo sulla qualificazione, perché l'annullamento riguarda la valutazione probatoria.
richiamato nel capo d'imputazione come ulteriore titolo di reato connesso all'introduzione clandestina nella proprietà altrui.
invocato dalla difesa per riqualificare il fatto in danneggiamento/reato meno grave rispetto all'incendio; la Corte non esamina definitivamente il punto perché assorito dall'annullamento.
la chiamata in correità deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; il giudice deve apprezzare credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva del dichiarante, nonché riscontri esterni individualizzanti idonei a confermare il collegamento con il fatto-reato.
le regole sui riscontri esterni si applicano anche alle dichiarazioni rese dal testimone assistito.
Massime di principio
- La chiamata in correità o in reità non può essere giudicata attendibile mediante una motivazione solo assertiva: il giudice deve affrontare in modo specifico la credibilità soggettiva del dichiarante, la coerenza interna del racconto e i riscontri esterni, spiegando perché eventuali imprecisioni su tempi, luoghi e modalità non ne compromettano la tenuta complessiva.
- I riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. non devono necessariamente costituire prova autonoma del reato, ma devono essere individualizzanti e idonei a confermare, con sufficiente certezza, il collegamento tra l'accusato e la vicenda criminosa; meri elementi di compatibilità o dati neutri non bastano.
- Quando la chiamata proviene da un soggetto divenuto testimone assistito, la sua posizione processuale può incidere sul grado di affidabilità della fonte e sulla valutazione dei riscontri, ma non esonera il giudice dal compiere un vaglio analitico e puntuale delle contestazioni difensive.
- In sede di legittimità è sindacabile la coerenza logica della motivazione sulla prova dichiarativa e sui riscontri, non il mero apprezzamento di merito del significato concreto di ogni singola dichiarazione.
- Se la prova decisiva sulla responsabilità è la chiamata in correità, un difetto di motivazione sul suo vaglio può travolgere l'intero impianto della decisione, rendendo assorbite le ulteriori censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
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