Cassazione Civile, Ordinanza n. 15402/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il difensore d'ufficio aveva ottenuto la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di un imputato, ma l'ufficio giudiziario non gli aveva riconosciuto anche le spese sostenute per promuovere un autonomo giudizio civile di recupero dell'onorario nei confronti del cliente. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il cliente, pur temporaneamente detenuto, fosse persona priva di fissa dimora e quindi non necessitasse di essere previamente escusso mediante azione civile, per poter poi accedere al pagamento a carico dell'Erario. Il ricorrente ha censurato la decisione con tre motivi: violazione degli artt. 116 e 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, per non avere il giudice considerato che il difensore d'ufficio deve esperire il recupero del credito verso il cliente reperibile prima di rivolgersi allo Stato; omesso esame del fatto che, al momento dell'avvio dell'azione civile, il cliente era detenuto e dunque reperibile; motivazione apparente, nella parte in cui il giudice aveva escluso che la temporanea detenzione implicasse reperibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate tutte le censure perché lo stato di detenzione del soggetto assistito, già accertato nel provvedimento impugnato, comportava necessariamente la sua reperibilità. Ne è derivato che il difensore d'ufficio era tenuto a tentare previamente il recupero del proprio credito nei confronti del cliente prima di rivolgersi all'Erario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha riconosciuto al ricorrente anche l'ulteriore importo di euro 1.035 liquidato dal Giudice di Pace per il giudizio civile di recupero del credito. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002
Il difensore d'ufficio deve attivare il recupero del credito nei confronti del cliente reperibile prima di chiedere il pagamento a carico dell'Erario.
art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002
Il rimborso da parte dello Stato presuppone l'esperimento infruttuoso delle azioni di recupero verso il soggetto assistito, se reperibile.
La causa può essere definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando il difensore d'ufficio chiede il pagamento del compenso a carico dell'Erario, deve dimostrare di avere previamente esperito il recupero del credito verso il cliente, se quest'ultimo è reperibile.
- La detenzione del debitore, anche se temporanea, è elemento sufficiente a fondarne la reperibilità ai fini dell'obbligo di preventiva azione di recupero del compenso professionale.
- Se il giudice di merito ha escluso il diritto al rimborso delle spese di recupero sulla base di una errata valutazione della reperibilità del cliente, la censura è idonea a fondare la cassazione della decisione.
- Quando i fatti decisivi risultano già accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito, riconoscendo le somme dovute.
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