Cassazione Penale, Ordinanza n. 03178/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la durata delle pene accessorie, aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta in concorso. Il ricorso articolava tre censure: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che non vi fosse prova del dolo e che le operazioni contestate fossero state compiute tramite professionisti della procedura di concordato e non soggetti esterni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, assumendo che la cessazione della carica di amministratore unico della società fallita escludesse la responsabilità, e lamentando che la Corte d'appello non avesse risposto alle doglianze svolte in appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenute non adeguatamente motivate. Il difensore ha poi depositato memoria insistendo sull'ammissibilità e fondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva desunto la dolosa distrazione di somme dalle modalità fittizie delle operazioni compiute; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e comunque non specifico, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato non solo la qualità iniziale di amministratore, ma anche il successivo ruolo di institore con delega a operare sul conto corrente della fallita; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato e generico, poiché la decisione di appello aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.
norma incriminatrice contestata, riferita alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o fatti equivalenti
estende la disciplina della bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite o ai soggetti equiparati secondo la contestazione
richiamato per la contestazione in concorso di persone nel reato
art. 216, ultimo comma, l. fall.
richiamato dalla sentenza di appello per la rideterminazione in mitius delle pene accessorie
evocato dal ricorrente per denunciare la mancanza di motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata e non specifica
base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo assertivo le tesi già dedotte in appello o fondare la doglianza su profili non affrontati dalla decisione.
- La censura di vizio di motivazione sull'elemento soggettivo è inammissibile se non si confronta con gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito per desumere il dolo, specie quando la decisione richiama modalità esecutive fittizie o artificiose dell'operazione contestata.
- La responsabilità per bancarotta non viene meno per il solo fatto della cessazione formale dalla carica, quando la sentenza accerti in concreto la perdurante ingerenza dell'agente nella gestione societaria o un ruolo operativo successivo idoneo a incidere sui beni della fallita.
- La doglianza relativa alle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione congrua e logica e il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa valutazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →