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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12479/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 ord. pen. e aveva ritenuto ostativa anche una eventuale detenzione domiciliare (anche con braccialetto elettronico). I motivi di ricorso denunciavano (i) contraddittorietà e illogicità della motivazione: errore nella valutazione del "fine pena" (inferiore a due anni), inesattezza sulla numerosità dei reati contestati e pendenze, omissione di indicare il "particolare significativo" emerso dalla relazione dell'UEPE, e valutazione insufficiente della relazione del carcere circa la presa in carico dal Serd; (ii) mancanza di motivazione sul rigetto della domanda integrativa di detenzione domiciliare presentata il 13/04/2023.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente indicato rilevanti carichi pendenti e un schema di recidiva: dopo un periodo di detenzione il ricorrente aveva ricominciato a delinquere nel 2020 con numerosi furti tentati ed evasioni (2020-2021), circostanze che giustificano il giudizio di non affidabilità e il diniego di qualsiasi misura alternativa. Quanto alla domanda integrativa per la detenzione domiciliare, pur non menzionata espressamente, il Tribunale aveva motivato che tale beneficio non poteva essere concesso neppure con l'adozione del braccialetto elettronico, poiché in passato il dispositivo non aveva impedito al ricorrente di commettere ulteriori reati. Pertanto le censure difensive sono state ritenute assorbite dalla motivazione assorbente e non illogica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la Corte ne presuppone l'applicabilità ma conferma che può essere esclusa quando sussistono elementi che rendono il richiedente inaffidabile

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Motivazione dei motivi di ricorso: la censura è stata articolata ai sensi di tale disposizione (vizi di motivazione e contraddittorietà). La Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate o assorbite da motivazione alternativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente

Massime di principio

  • La presenza di numerosi reati pendenzi e di comportamenti di recidiva o di reiterazione criminosa tende a precludere l'accesso a misure alternative alla detenzione, giustificando il giudizio di inaffidabilità del detenuto.
  • Il compimento di ulteriori reati durante un periodo di detenzione domiciliare o nonostante l'uso del braccialetto elettronico è un elemento concreto che può legittimamente indurre il giudice a escludere la detenzione domiciliare anche con misure di controllo elettronico.
  • Vizi formali o omissioni nella motivazione (es. mancata menzione di una domanda integrativa) possono essere assorbiti se sussistono motivazioni alternative, chiare e decisorie, che rendono superflua la specifica trattazione del profilo censurato.
  • La valutazione dell'affidabilità del richiedente è complessiva e può fondarsi su carichi pendenti, precedenti specifici e comportamenti successivi; quindi contestare singoli elementi non è efficace se sussistono ragioni di maggior rilievo che giustificano il rifiuto della misura alternativa.
  • Le relazioni dell'UEPE e del servizio carcerario sono importanti ma non necessariamente decisive: il giudice può richiedere integrazioni o ritenere comunque sufficiente la documentazione quando emergono fatti di alta significatività negativi sul profilo di rischio del detenuto.

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