Ordinanza n. 281/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione rilasciata a una società a responsabilità limitata per l'amministrazione giudiziaria di beni immobili e per la custodia e vendita di beni mobili nel circondario del Tribunale di Alessandria, nonché i pareri e gli atti istruttori della Corte di Appello di Torino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione ministeriale e i presupposti pareri della Corte di Appello di Torino, chiedendone la sospensione cautelare. In via preliminare è stata sollevata la questione della ricevibilità del ricorso; il Collegio ha ritenuto tale eccezione parrebbe infondata, poiché la procedura non rientra tra quelle soggette al rito speciale previsto dagli artt. 120 e seguenti c.p.a. Nel merito cautelare, la censura principale riguarda la pretesa omessa valutazione della posizione economica, finanziaria e gestionale della società per azioni ricorrente, indicata quale futura controllante, e la valutazione invece compiuta nei confronti della sola società a responsabilità limitata, che sarebbe stata costituita soltanto in caso di ottenimento dell'autorizzazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che, nella fase di merito, dovrà essere approfondito l'eventuale superamento della prova di resistenza, considerato che il legale rappresentante e amministratore unico della società per azioni risulterebbe imputato per i reati indicati negli artt. 590, comma 2, 583, comma 1, n. 1, e 40, comma 2, c.p. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha dedotto che l'avvio e il consolidamento dell'attività della controinteressata avrebbero determinato la perdita definitiva dell'opportunità di ottenere l'autorizzazione, con danni economici, organizzativi e reputazionali non integralmente compensabili per equivalente, nonché una lesione dell'interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la questione relativa all'obbligo di valutare la situazione della futura controllante richieda un approfondito esame di merito, incompatibile con la fase cautelare. Ha inoltre evidenziato la necessità di verificare in sede di merito l'eventuale prova di resistenza, anche alla luce delle imputazioni a carico dell'amministratore della società per azioni. Tali elementi hanno condotto a ritenere carente il fumus boni iuris, requisito essenziale per la concessione della sospensione. Il periculum non è stato ritenuto decisivo: il pregiudizio prospettato può essere eventualmente ristorato in forma specifica mediante il subentro e, per la parte eccedente, mediante risarcimento per equivalente. Il richiamo all'interesse pubblico non è stato considerato rilevante, in questa sede, poiché privo di efficacia lesiva diretta nella sfera giuridica della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.
Il Collegio ha ritenuto non applicabile il rito speciale degli appalti alla procedura oggetto di giudizio, con conseguente infondatezza dell'eccezione di irricevibilità.
La disposizione è richiamata tra le norme relative ai reati per i quali il legale rappresentante della società per azioni risulterebbe imputato, ai fini della futura valutazione della prova di resistenza.
La disposizione è richiamata tra le norme relative ai reati contestati al legale rappresentante della società per azioni, rilevanti per l'approfondimento nel merito.
La disposizione è richiamata con riferimento alle imputazioni a carico del legale rappresentante della società per azioni, ai fini dell'eventuale prova di resistenza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la censura sull'illegittimità della scelta amministrativa richiede un approfondito accertamento della situazione economica, finanziaria e gestionale di soggetti societari collegati o futuri, il giudice può ritenere non integrato il fumus boni iuris e rinviare l'esame alla fase di merito.
- La prova di resistenza deve essere verificata anche in sede di merito cautelare quando emergano elementi potenzialmente idonei a escludere che, anche in caso di riedizione della valutazione amministrativa, il ricorrente possa conseguire un risultato utile.
- Il periculum in mora non giustifica la sospensione quando il pregiudizio dedotto, anche se grave, è suscettibile di reintegrazione in forma specifica mediante subentro e di compensazione per equivalente per la parte residua.
- Nella tutela cautelare, il richiamo generico all'interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura non è autonomamente rilevante se non si traduce in una lesione diretta della sfera giuridica del ricorrente.
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